UNCAT. Giustizia Tributaria, caos sulle udienze da remoto nonostante la riforma: da diritto del contribuente a concessione (o diniego ingiustificato) da parte dei giudici tributari
Nel corso del Convegno tenutosi ieri a Catania, sul tema “L’autotutela tributaria alla luce della Riforma dello Statuto dei diritti del Contribuente”, in occasione del XXV anniversario della costituzione della Camera Tributaria locale, il Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, Gianni di Matteo, ha comunicato di avere inviato una lettera alla Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, per segnalare il mancato rispetto da parte di alcune Corti tributarie delle nuove norme in materia di “udienza da remoto”, introdotte dal decreto legislativo n. 220/2023, di attuazione della Riforma fiscale in materia di Giustizia tributaria.
“Sembra che lo stato deficitario delle infrastrutture informatiche, o altri ignoti inconvenienti, impediscano oggi ad alcune Corti di Giustizia tributaria di considerare la trattazione da remoto come una modalità fisiologica di svolgimento della udienza pubblica. Per questo, abbiamo chiesto alla Presidente Lussana, che sappiamo essere impegnata sul fronte della razionalizzazione delle risorse, di porre attenzione per promuovere la più efficiente organizzazione nelle Corti tributarie”, ha riferito Di Matteo.
In particolare, è stato segnalato da più Camere locali , che presso alcune Corti di giustizia tributaria la trattazione “da remoto” sia ancora considerata come una modalità straordinaria, concessa dai Presidenti delle Corti sulla base di criteri discrezionali, come avveniva in passato in base a norme oggi non più in vigore (art. 16 d.l. n. 119/2018, art. 135 d.l. n. 34/2020), laddove la partecipazione all’udienza pubblica in modalità da remoto configura oggi un vero e proprio diritto della parte che la richiede, restando esclusa ogni discrezionalità del Giudice al riguardo (in base al combinato disposto degli art. 33 e 34-bis del D.lgs. n. 546/1992 – il primo modificato, il secondo introdotto ex novo dal D.lgs. n. 220/2023).
Segnatamente risulta che presso alcune Corti di merito non solo la trattazione con modalità da remoto sia “concessa” dai Presidenti delle singole sezioni esclusivamente in presenza di istanza motivata ma, anche, che in caso di rigetto non esista nemmeno un formale provvedimento, risultando l’esito negativo dell’istanza di trattazione a distanza da interlocuzioni verbali con la segreteria.
“Crediamo che l’attuazione della Riforma fiscale, nei diversi aspetti, possa rappresentare l’occasione per rilanciare il servizio Giustizia Fiscale per tutti gli operatori. Uncat è sempre disponibile a dare il proprio contributo di proposta e collaborazione affinché questo accada. E’ in questa prospettiva che deve essere inquadrata anche questa segnalazione. Abbiamo chiesto alla Presidente Lussana di avviare un canale permanente di comunicazione, volto alla risoluzione di problematiche simili a quella che è oggetto della presente segnalazione” ha evidenziato Di Matteo.
Il Consiglio direttivo di Uncat è stato presente a Catania, per celebrare il XXV anniversario della istituzione della Camera Tributaria locale, nell’ambito del progetto delle “sedute itineranti”.