Il decreto omnibus annunciato dal Governo contiene misure fiscali che risultano ancora assolutamente inadeguate. Gli appelli – lanciati in riferimento al Decreto Cura – per provvedimenti più incisivi ed idonei a fronteggiare sotto tale profilo la epocale emergenza sanitaria non sono stati raccolti.
Sembra che non si voglia comprendere che i disastrosi effetti economici della pandemia debbano essere comparati non tanto a quelli dei più recenti sismi ma a quelli degli eventi bellici che hanno devastato l’intera nazione.
Per tale ragione il blocco generalizzato delle attività economiche non può essere affrontato con anodine sospensioni di due mesi degli obblighi tributari ( con la ripresa a giugno dei pagamenti), tra l’altro non riferite a tutte le scadenze fiscali ed a tutti i soggetti passivi, ma necessita, come già evidenziato, di una generale sospensione degli adempimenti tributari che copra un periodo molto più lungo ( almeno sei mesi, ulteriormente prorogabili) e di una, eventuale successiva riduzione ( e rateizzazione) dei tributi sospesi, che consenta alle attività produttive – sostenute da strumenti di finanziamento straordinari – di rimanere in vita e riprendere solo successivamente a contribuire alle spese pubbliche sulla base di una ricostituita capacità contributiva attualmente insistente e, in ogni caso, fortemente compromessa.
Lo impongono i principi costituzionali di solidarietà e di capacità contributiva e le conseguenti e necessarie strategie di agevolazioni fiscali proprie delle catastrofi assimilabili, solo in termini economici e con i dovuti distinguo, agli eventi bellici.
Eventi epocali che bloccando e mettendo a rischio la sopravvivenza delle attività economiche sull’intero territorio nazionale richiedono provvedimenti fiscali che – per intensità e durata – tengano conto che l’impossibilità di generare reddito si protrarrà per un lungo periodo non consentendo di onorare agli obblighi tributari.
Del resto la stessa normativa istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile ( L. n. 225/1992, art. 5-ter) espressamente prevede che nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali ( e di una successiva rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate).
Palermo, 8.4.2020
Prof. Avv. Angelo Cuva
Docente Diritto Tributario Università di Palermo
Tesoriere UNCAT V.Presidente f.f. CAT Palermo