Il Presidente del Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana, sezione Catania, con decreto n. 499/2021, emanato il 31 agosto, ha accolto il ricorso proposto da Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Odv, Legambiente Sicilia, Ente Nazionale Protezione Animali – Enpa Onlus, Lndc Animal Protection, che hanno impugnato i decreti con i quali la Regione siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022.
Dai D.A. n. 37/GAB del 26 luglio e n. 45/GAB del 24 agosto, emanati dall’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, emerge infatti che era stata autorizzata l’ordinaria apertura della caccia su tutto il territorio regionale, per di più con l’anticipazione al 1°settembre (c.d. “preapertura”), nonostante l’accertato e deliberato “stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti all’eccezionale situazione meteoclimatica.
Il Tar di Catania, effettuando un bilanciamento dei diversi interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico generale alla limitazione dell’apertura della stagione venatoria, così come proposta nel parere prot. n. 33198 del 22 giugno 2021 dell’ISPRA, in considerazione della rappresentata particolare situazione emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli effetti sull’ambiente e sulla fauna stanziale.
Ne consegue, la caccia è immediatamente sospesa su tutto il territorio regionale almeno fino al 1° ottobre, data indicata da ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) nel suo parere rilasciato alla Regione, ma da questa non accolto.
Le Associazioni, infine, ricordano che l’esercizio della caccia in questo periodo di sospensione costituirebbe contravvenzione penale, che prevede l’arresto fino ad un anno o l’ammenda fino ad € 2.582,00; la legge, inoltre, prevede che per i trasgressori il Questore disponga la sospensione del porto di fucile da caccia fino a tre anni.