a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Il veicolo anche se rimane parcheggiato in garage, secondo una recente normativa UE in materia RC auto, in linea con l’orientamento della Corte Unione Europea, sancisca l’obbligo assicurativo anche se il mezzo non viene usato.
Sono state introdotte di recente dal Parlamento Europeo importi modifiche in materia di assicurazioni obbligatoria dei veicoli apportando alcuni cambiamenti alla Direttiva 2009/203 CF riguardo “l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicolo e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”. Le modifiche disposte nel testo devono essere recepite entro due anni dagli Stati Europeo, decorrenti dall’adozione formale del provvedimento da parte del Consiglio Europeo e dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, si legge “attualmente i diritti nazionali di numerosi Stati membri subordinano l’obbligo di assicurazione all’uso del veicolo ai sensi dell’art. 3 I comma della Direttiva 2009/103/CE.”
Dunque gli stati membri, l’uso di un veicolo è autorizzato soltanto se il veicolo è assicurato, facciamo un esempio:
- Caio è partito per un viaggio di lavoro di un anno, lontano dal luogo di residenza e lascia la sua auto parcheggiata a casa perché la sua solamente quando ritorna dal viaggio. Ecco, in base alle nuove previsioni della normativa europea, per tutto il periodo in cui l’auto resta parcheggiata deve comunque essere assicurata. Non importa che i veicoli circoli e non venga utilizzato.
Per cui l’intervento della normativa Europea vuole intervenire in questo aspetto stabilendo in sostanza che l’obbligo assicurativo del mezzo debba permanere anche se il veicolo non viene utilizzato.
A tal proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2198/2021 si è pronunciata in materia stabilendo che: “la circolazione ex art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, e rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Da queste pronunce e dalla recente normativa UE sulla RC auto si ricava che l’obbligo della copertura assicurativa viene meno solo quando il mezzo viene ritirato completamente dalla circolazione e che all’opposto tale obbligo persiste anche se il veicolo viene parcheggiato in un’area privata per non essere utilizzato.
Per la Cassazione è legittima la multa irrogata alla proprietaria dell’auto parcheggiata senza copertura assicurativa.
Infatti la Corte di Cassazione precisa con Ordinanza n. 32191/2021 che l’auto, anche se solo parcheggiata, era priva di copertura assicurativa, perché non ha efficacia la retrodatazione tanto più che l’assicurazione auto era sospesa da metà anno, con decorrenza abbondante quindi del periodo di tolleranza dei quindici giorni.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu