Cosa è la visita fiscale?
Nel momento in cui il lavoratore dipendente si assenta da lavoro per motivi di malattia, ha l’obbligo di rimanere a casa per tutto il periodo della guarigione, salvo alcuni casi particolari. Difatti, il lavoratore durante il periodo di degenza ha diritto a percepire delle indennità in sostituzione della retribuzione, riconosciuta ai lavoratori nel momento in cui si veridica una incapacità lavorativa temporanea.
Il lavoratore “in stato di momentanea incapacità lavorativa” al fine di non perdere le indennità di malattia è tenuta a:
- In caso di malattia, contattare il medico curante, il quale dovrà redigere e trasmettere il certificato di malattia in via telematica all’INPS;
- Il rispetto delle fasce di reperibilità e rimanere presso il proprio domicilio indicato nel certificato medico al fine di favorire le visite mediche di controllo regolare dell’INPS;
Il medico fiscale dell’INPS si reca presso l’abitazione del lavoratore “malato” al fine del controllo medico, in determinate fasce orare e/o fasce di reperibilità che variano tra pubblico e privato.
A tal proposito INPS con messaggio n. 4640 del 22/12/2023 ha fornito le indicazioni per l’espletamento dei controlli domiciliari di malattia e le nuove fase orare per le visite fiscali. Dal 2024 gli orari delle visite fiscali per dipendenti pubblici e privati sono uguali:
- Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Nel caso in cui il lavoratore “malato” risulta assente per la visita fiscale del medico INPS, incorre in sanzioni di natura pecuniaria, appunto, una riduzione in percentuale delle indennità di malattia percepite e/o nei casi più gravo il licenziamento.
Il dipendente malato può assentarsi alla visita domiciliare del medico INPS senza incorrere in sanzioni?
Certamente, a tal proposito INPS da delle direttive di chiarimento:
- Il lavoratore deve essere reperibile entro l’orario di reperibilità indicato dall’INPS;
- In determinati casi, il lavoratore non ha l’obbligo di restare in casa nelle fasce di reperibilità, solamente in tali casi specifici, in mancanza del quale saranno considerate assenze ingiustificate è soggette a sanzioni.
Il lavoratore NON andrà incontro a sanzioni quando:
- In caso di ricovero presso la struttura ospedaliera e/o clinica;
- Assenza dovuta ad un giustificato motivo, si pensi ad esempio alla visita necessaria di altri accertamenti medici in coincidenti agli orari delle fascia di reperibilità;
A tal proposito la giurisprudenza ritiene: “l’assenza alla visita fiscale non vada sanzionata nell’ipotesi di trattamenti terapeutici urgenti, nel caso di visita presso l’ambulatorio del medico, o quando il lavoratore deve necessariamente assistere in ospedale un familiare in gravi condizioni oppure se occorre l’urgenza di andare in farmacia”.
Infine sussistono dei casi “speciali” in modo particolare:
- Nel privato, il lavoratore può andare esonerato dal controllo medico fiscale, allorquando l’assenza del lavoro è collegata a delle patologie “oncologiche” e/o di “varia natura” che richiedono terapie salvavita o nel caso di situazioni di invalidità civile riconosciuta al dipendente in misura pari/superiore al 67%;
- Nel pubblico, l’esonero della visita fiscale allorquando è stata riconosciuta la causa di servizio.
- L’esonero è previsto per le lavoratrici assenti per gravidanza a rischio.
In tutte questi ipotesi non sono previste sanzioni per la mancanza di visita medica fiscale, in mancanza di tali presupposti si incorre in sanzioni.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu