a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Il tema dei sinistri stradali relativa alla responsabilità da attribuirsi rispettivamente a pedoni e conducenti è insidiosa ed oggetto di frequentissime precisazioni della giurisprudenza della Suprema Corte, finalizzate al riconoscimento del risarcimento del danno. Recenti sentenza di merito e di legittimità civili ribaltano la falsa convinzione che, in caso di sinistro, il pedone ha “sempre ragione”.
Una rassegna giurisprudenziale sul tema, al fine di poter comprendere quando il pedone è responsabile in via esclusiva, concorrente del proprio investimento o esente da responsabilità.
L’art. 2054 c.c. disciplina la circolazione dei veicoli e prevede: “il conducente di un veicolo senza giuda di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma di riferimento esplica la circostanza secondo la quale il possibile comportamento errato del pedone non esime il conducente alla dovuta attenzione su strada, difatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18321/2019 ha sancito: “il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento, nel richiamo al principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia in tre obblighi comportamentali:
- L’obbligo di mantenere il controllo del veicolo e di ispezione costante della strada;
- L’obbligo di prevedere le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti”.
Premesso che il pedone è l’utente debole della strada per eccellenza e, come tale va tutelato ma ciò non esula quest’ultimo dall’obbligo di osservare le norme del codice della strada.
- Secondo una recente pronuncia degli ermellini, Corte di Cassazione sentenza 34406/19 ha stabilito che: “il pedone che attraversa sulle strisce pedonali ha sempre ragione, ciò risiede nell’art. 141 c.d.s., il quale prevede l’obbligo del conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che (…) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Per gli ermellini, dunque, così come a livello giuridico, sussiste una “presunzione di responsabilità su chi guida ex art. 2054 c.c.” in caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali, salvo il caso in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile ed anomalo, dal quale scaturisce la possibilità di provare il concorso di colpa o l’esclusiva responsabilità dello stesso.
Secondo il codice della strada, il pedone che attraversa la carreggiata ha l’obbligo di servirsi delle strisce pedonali. Quando le strisce pedonali non esistono o possono distanziare più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con la dovuta attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri ex art. 190 C.d.S.
Altresì l’art. 191 comma II del C.d.S. stabilisce che sulla strada sprovviste di attraversamento pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
Sulla base delle norme del codice della strada, il diritto di precedenza si estende anche in prossimità delle strisce, poiché sulla base dell’interpretazione della materia, fa discernere la seguente conseguenza:
- le strisce pedonali orizzontali rappresentano una segnaletica, dunque, i conducenti dei veicoli devono tenere una condotta di guida prudente, vista la possibilità dell’attraversamento e la vulnerabilità delle persone che, a piedi si trovano nel traffico urbano.
- Per cui la condotta dei soggetti coinvolti in un incidente stradale deve essere valutata considerando non l’eventuale presenza delle strisce pedonali nelle vicinanze ma il complessivo contesto. A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che, in una situazione di scarsa visibilità, il pedone è tenuto ad attraversare ponendosi sulle strisce o in loro estrema prossimità. L’obbligo di attraversare sulle strisce è temperato nei casi in cui vi sia un’ampia visibilità delle zebrature; dunque, in tal caso è concesso passare a distanza maggiore dalle strisce, se la visibilità delle ridette sia conclamata (Cass. pen. 47290/2014).
Per la legge, il pedone che attraversa la carreggiata deve servirsi dalle strisce e dei passaggi pedonali, in assenza di questi o quando le strisce pedonali sono distanti di 100 metri, si può attraversare la strada, in senso perpendicolare, senza indugiare e senza soste al fine di evitare rischi per sé o per gli altri utenti della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza rotaie, l’art. 2054 I comma c.c. pone a carico del veicolo una presunzione di colpa, il quale per poter vincere tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente, di conseguenza ha l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del C.d.S. e ponendosi imprevedibile ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo.
Nel caso in cui il pedone attraversa la strada improvvisamente ed inaspettatamente, non concedendo all’automobilista di sopraggiungere di vederlo e di fare tutte quelle azioni necessaria ad evitare l’investimento del pedone è responsabile lo stesso passante, non ha diritto all’eventuale risarcimento in caso di lesioni. Il pedone che utilizza le strisce pedonali deve usare la dovuta e massima diligenza e prudenza nonché farsi che il conducente abbia il tempo necessario per poter focalizzare ed essere visibile, al fine di poter evitare l’evento infausto.
La Corte Suprema ha escluso la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, quando quest’ultimo riesce a dimostrare che non aveva alcuna possibilità di evitarlo perché non ha avuto il tempo materiale per una manovra salvifica a causa del comportamento improvviso e imprevedibile del pedone (Cass. n. 4551/2017).
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu