a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
La rinuncia all’eredità disciplinata dal codice civile a norma dell’art. 519 c.c., è un negozio formale attraverso il quale i “chiamati all’eredità” dichiarano di non voler accettare l’intero asse-ereditario del defunto, deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.
La rinuncia, a differenza dell’accettazione, non può avvenire tacitamente. Difatti, la mancata accettazione dei chiamati all’eredità e/o del singolo non può qualificarsi come rinuncia.
Per cui, gli eredi e/o l’erede che vuole eseguire la rinuncia non soggiace a particolari requisiti di forma, ma deve recarsi dal Notaio e/o dal Cancelliere del Tribunale territorialmente competente e manifestare la propria volontà di voler rinunciare all’asse ereditario del defunto.
Difatti, si ritiene nulla la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa ad un soggetto diverso da quello indicato per legge.
Qual è il termine per l’erede e/o gli eredi per rinunciare all’eredità?
La rinuncia all’eredità non può essere mai fatta prima della morte del parente, difatti, chi provvede pone in essere un atto nullo e privo di effetti giuridici.
La legge non prevede un termine entro il quale la rinuncia può essere effettuata, ma esso si desume da quello previsto per l’accettazione dell’eredità. Così come l’accettazione, anche per la rinuncia si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dall’apertura della successione.
Bisogna fare attenzione: Quando gli eredi e/o l’erede è già nel possesso dei beni ereditari e non compie l’inventario entro tre mesi e non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nei quaranta giorni successivi, l’eredità si considera accettata tacitamente.
Dunque, il termine per rinunciare all’eredità:
- Se non ci sono beni ereditari entro dieci anni dall’apertura della successione;
- Se si è impossesso di beni ereditari entro tre mesi dal decesso del de cuius.
Con la rinuncia, il rinunciante e/o “ex-chiamato all’eredità” perde il potere di cui era titolare a norma dell’art. 460 c.c. e, viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità ed alla relativa successione. Con la rinuncia si ha sempre la facoltà di ritenere le donazioni a lui fatti (quando il de cuius era in vita), e facoltà di domandare il legato, entro i limiti della quota disponibile.
Con la rinuncia all’eredità, il rinunciante risponde dei debiti tributari?
Con la rinuncia all’asse ereditario, il rinunciante non risponde dei debiti tributari del de cuius anche se non è ancora trascorso il termine di dieci anni dall’apertura della successione per accettare o rinunciare alla stessa. La rinuncia ha efficacia retroattiva, il rinunciante che non è considerato erede, non può essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto (Cassazione n. 21006/2021).
Facciamo un esempio: L’agenzia dell’Entrate, dopo tre mese dalla morte del de cuius (titolare di una ditta individuale), notifica ai potenziali eredi, un avviso di accertamento, con il quale viene chiesto il pagamento di IRES, IRAP e IVA degli anni d’imposta 2005 a seguito di una fattura emessa di € 250.000,00.
Sennonché inizia un’ardua battaglia legale, i soggetti interessati ricorrono al Tribunale territorialmente competente, il quale rigetta il ricorso, accolto in sede di appello perché nelle more del giudizio, è intervenuta la rinuncia all’eredità da parte dei soggetti interessati, a seguito del quale non potevano essere più considerati eredi del defunto contribuente.
A questo punto, l’Agenzia dell’Entrate ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo, con il quale deduceva la violazione di diverse norme del codice civile in materia successoria dacché a proprio dire, anche se gli appellanti avevano rinunciato all’eredità, essendo la rinuncia revocabile entro il termine di dieci anni dall’apertura della successione, di fatto questo tempo, non essendo ancora trascorso, non rende definitiva la rinuncia, dunque opponibile dall’Agenzia dell’Entrate.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate perché il motivo sollevato è del tutto infondato.
A tal proposito gli Ermellino: “prima di tutto coma la ricorrente foni l’intera impugnazione sul fatto che, a suo dire, la rinuncia all’eredità per essere opponibile deve prima considerarsi nei dieci anni di tempo decorrenti dall’apertura della successione visto che entro lo stesso termine la stessa può essere revocata. Difatti, emerge che i ricorrenti non hanno revocato la rinuncia all’eredità entro il termine predetto, data in cui si è verificata la maturazione del termine decennale decorrente dall’apertura della successione, per cui quanto affermato dall’Agenzia deve ritenersi infondato e privo di qualsivoglia fondamento”.
Per effetto della rinuncia, la quale non può essere sottoposta a termine o a condizione ex art. 521 c.c. il rinunciante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” per cui trova applicazione le disposizioni di cui agli artt. 522 e 523 c.c. relativi alla successione legittima.
Dunque, il principio affermato dalla Cassazione con sent. n. 1587/2020: “il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c.., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili”.
Il chiamato all’eredità che rinuncia all’asse ereditario è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità, dunque, estraneo all’eredità stessa.
Cosa è la revoca alla rinuncia?
La revoca alla rinuncia all’eredità disciplinata dal codice civile a norma dell’art. 525 c.c. che recita: “ Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni all’eredità”;
Per cui la norma stabilisce dei presupposti ai fini della revoca della rinuncia all’asse ereditario:
- L’eredità non deve essere stata accettata da altri “chiamati all’eredità”;
- Deve essere fatta prima che il diritto di accettare l’eredità si prescrive e, quindi, nel termine massimo di dieci anni dall’apertura della successione;
- Che il chiamato non sia deceduto dal medesimo ex art. 481 c.c.
Facciamo un esempio: Tizio e Caio sono figli del de cuius Sempronio, venuto a mancare per morte improvvisa, lascia ai due figli, soggetti legittimati, l’intero asse ereditario costituito tra beni mobili, immobili e debiti. Tizio rinuncia all’eredità mentre Caio accetta tacitamente tutto l’asse ereditario del padre defunto. Passati meno di dieci anni, Tizio decide di revocare alla rinuncia all’eredità perché, scopre che il fratello Caio, nel corso degli anni ha sanato tutti i debiti e mantenuto la parte di patrimonio ereditata. In questo caso, Tizio decade dal diritto di revoca della rinuncia all’eredità poiché, anche se non è trascorso il termine utile per l’accettazione, l’asse ereditario è stato accettato interamente fratello, in qualità di altro chiamato all’eredità.
La revoca della rinuncia ex art. 524 c.c. disposta dai creditori è differente rispetto alla revoca per volontà del chiamato?
Assolutamente Si. La revoca della rinuncia ottenuta a seguito dell’impugnazione promossa dai creditori del rinunciante è disciplinata a norma dell’art. 524 c.c., per mezzo del quale permette ai creditore la possibilità di chiedere ed ottenere dal Giudice l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, se la rinuncia, benché senza frode, comporta loro danno e con il solo scopo di soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori di impugnare la rinuncia si prescrive in cinque anni da quanto questa è stata compiuta.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu