Il pignoramento presso terzi è disciplinato dalle norme di cui agli art. 543 e ss. e c.c. ed è volto a soddisfare in via coatta il proprio diritto di credito. Il creditore esercita il potere coattivo al fine di ottenere la restituzione di quanto dovuto in base a un titolo esecutivo. Difatti, il suo fine ultimo è quello di assicurare l’adempimento dell’obbligazione.
Con la riforma del processo civile la Ministra Cartabia con legge n. 206/2021 prevede nuove regole per la forma del pignoramento e il cambiamento del foro competente per l’esecuzione forzata se il debitore è una PA.
Cosa cambia con la riforma Cartabia nel processo esecutivo?
L’art. 543 c.p.c. è stato modificato dalla riforma, in base alla nuova formulazione, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto. In sostanza il soggetto debitore e il soggetto terzo devono essere messi a conoscenza da parte dell’avvocato del creditore del numero di iscrizione della procedura. In mancanza dei requisiti di cui all’art. 543 c.p.c. il pignoramento sarà inefficace, salvo, il caso in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso sarà inefficace solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato l’avviso di iscrizione al ruolo.
Dunque, una delle maggiori novità apportate dalla riforma Cartabia in materia esecutiva, nel processo per pignoramento presso terzi, consiste negli oneri incombenti in capo al creditore procedente per sfuggire alla sanzione dell’inefficacia del pignoramento effettuato.
In aggiunta all’onere del creditore procedente, la riforma Cartabia ne prevede un ulteriore adempimento con il nuovo art. 543 c.c. IV comma ove prevede che: “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificati nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina inefficacia del pignoramento”
Un altro elemento innovativo è la sede di competenza:
Ante riforma: la competenza del foro, nel caso in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
Con la riforma: l’art. 26 bis comma I c.p.c. prevede che sarà competente per l’esecuzione forzata il giudice del luogo dove ha sede l’’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Al pignoramento presso terzi partecipano:
- Il creditore, colui che ha il diritto ad ottenere una determinata somma in base ad un titolo esecutivo;
- Il debitore, ovvero, il soggetto passivo obbligato ad adempiere al pagamento dell’importo spettante al creditore;
- Il soggetto terzo, colui verso il quale si procede ad eseguire il pignoramento della somma di denaro o di un bene mobile (si pensi ad esempio alla Banca su cui il debitore ha il conto corrente), in quanto ha la momentanea disponibilità del bene.
Il pignoramento prezzo terzi si attua mediante un’ingiunzione notificata al debitore e al terzo di astenersi dal compiere atti sui beni e sui crediti assoggettati a pignoramento. La differenza rispetto al pignoramento consiste nel circostanza secondo il quale i beni da pignorare sono nella disponibilità di un soggetto terzo.
Curiosità: Quando avviene il pignoramento della pensione? Con il nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in legge dal settembre 2022 prevede che la parte della pensione pignorabile sia quella corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale con il minimo di € 1.000,00. La pignorabilità della pensione riguarda solamente la parte della mensilità che eccede tale somma, ed inoltre, su tale eccedenza, vige l’ulteriore limite della pignorabilità di un quinto.
Facciamo un esempio: se un pensionato prende una pensione di € 1.500,00, il pignoramento sulla parte eccedente la somma corrisponde al doppio dell’assegno sociale, dunque di € 500,00 i quali a loro volta potranno essere pignorati solo per un quinto, per cui solamente € 100,00.
Con l’entrata in vigore della legge, il limite entro cui vige il divieto di pignoramento pensione è stato elevato da 750,00 a € 1.000,00.
Inoltre, INPS con una precisazione nella “circolare n. 38 dell’aprile 2023” ha spiegato che la nuova regola sull’impignorabilità fino a € 1.000,00 non opera nella procedure esecutive per le quali si sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu