RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: NOVITA’ IN MATERIA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L’entrata in vigore della riforma Cartabia D.lgs 149/2022 la quale ha rivoluzionato “in modo positivo” l’assetto della mediazione obbligatoria apportando modifiche rilevanti al D.lgs n. 28/2010.

Quali sono le principali modifiche?

  1. AUMENTO DELLE MATERIE OBBLIGATORIE

La riforma Cartabia ha ampliato il ventaglio delle materie obbligatorie elencate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità per espedire un’azione giudiziaria.

Alle materie già note tra cui:

Si sono aggiunte le seguenti materie

Queste sono le nuove materie in mediazione obbligatoria.

La mediazione adesso assume una nuova veste e diviene più incisiva, determinante nella risoluzione delle controversie poiché:

  1. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè deve essere propedeutica all’azione giudiziale. Cosa succede se la mediazione in materia obbligatoria non viene espletata? In tali casi, l’improcedibilità della domanda può essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Per cui se, il giudice d’ufficio o su eccezione di parte, consta che la mediazione non è stata intrapresa e/o già iniziata ma non conclusa, fissa un’udienza successiva al termine previsto per determinazione della mediazione. Il Giudice in tale udienza andrà a verificare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta o in caso contrario, in mancanza dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
  2. Cosa cambia nell’espletamento del primo incontro di mediazione?

La riforma Cartabia ha introdotto una norma specifica e sanzionatoria derivante dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Il nuovo art. 12 bis del d.lgs 28/2010 prevede che si applicano sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione indipendente da quale soggetto sia stato ad attivarla, difatti, si precede, che una parte non vi partecipa senza un giustificato motivo al primo incontro della mediazione obbligatoria, il giudice in ossequio all’art. 116 c.p.c. trae elementi necessari e probatori per condannare la mancata partecipazione alle spese in favore dell’erario. Dunque, il Giudice condannerà la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare le somme al doppio del contributo unificato in riferimento al giudizio pendente.

In quali ambiti diventa più incisiva la mediazione obbligatoria?

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

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