RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: IL NUOVO PROCESSO DI COGNIZIONE – PROCESSO CIVILE –

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 entrata in vigore in data 28/02/2023 ha innovato e reso più efficiente il processo civile ordinario o di cognizione.

Quali sono le novità introdotte dalla riforma?

Il processo ordinario di cognizione (ambito civilistico) rappresenta un procedimento giudiziario che permette di risolvere i conflitti tra due o più soggetti, disciplinato dalle norme del codice civile e quelle del codice di procedura civile.

Le novità introdotte con la riforma Cartabia nel processo ordinario riguardano:

Con la riforma è stato introdotto il comma 3 bis e comma 7 dell’art. 163 c.p.c. con il quale si fa riferimento ai casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, nell’atto di citazione si deve dare atto dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento al fine di consenti di garantire la concentrazione e la ragionevole durata del processo. Sennonché si aggiunge che l’esposizione dei fatti – principio di chiarezza e sinteticità degli atti – deve avvenire in modo chiaro e specifico.

Le parti a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

  1. Almeno 40 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con le stesse memorie l’attore può essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto della comparsa di risposta;
  2. Almeno 20 giorni prima dell’udienza, replica alle domande e alle nuove eccezioni nuove o modificate dalle parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  3. Almeno 10 giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Con tale modifica, il legislatore, ponendosi in un’ottica deflattiva e di snellimento del contenzioso, ha previsto una sorte di anticipazione, rispetto alla celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione. In tale udienza il giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa con ordinanza il calendario del processo, disponendo per ogni udienza successiva gli incombenti che verranno espletati.

  1. Termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi di cui all’art. 171 ter. Le conclusioni di merito debbano essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’art. 187 II e III comma;
  2. Termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. Termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

Così l’udienza fissata la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Se invece, il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, se la competenza è del Tribunale in composizione Monocratica, si prosegue ex art. 281 sexies, e quindi fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa ed al termine darà lettura del dispositivo. Inoltre, il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall’udienza di discussione.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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