RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PIGNORAMENTO SUL CONTO CORRENTE: COME EVITARLO

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Il conto corrente bancario/postale è quel contratto bilaterale a prestazioni corrispettive disciplinato dagli artt.1823 – 1833 c.c. rientra nella categoria dei contratti normativi, poiché “non determina una modificazione dei patrimoni, ma fissa delle disposizioni che le parti dovranno osservare in futuro, per quanto riguarda, gli accordi modificativi dei patrimoni”.

I conti corrente sono degli strumenti di gestione dei risparmi delle persone per i quali possono subire “un pignoramento” da parte di soggetti terzi.

Esistono conti correnti che non possono essere pignorabili?

Assolutamente Si.

Esistono modi legali per evitare il pignoramento?

Come funziona il pignoramento del conto corrente e/o pignoramento presso terzi?

Il pignoramento è una procedura disciplinata dal codice di procedura civile al fine di recuperare le somme per soddisfare un credito. Per pignorare il conto corrente si procede con il cosiddetto “pignoramento presso terzi”.

Si procede con un’intimazione notificata dapprima alla banca (se il conto corrente è in banca) oppure alle poste del debitore, in questo modo, con la notifica si bloccano immediatamente i conti del debitore. Successivamente il creditore dovrà notificare al debitore una serie di documenti:

  1. Il conto corrente sia vuoto o in rosso con saldo negativo, in tal caso il conto non viene bloccato ma qualora si dovessero ricevere bonifici le somme accreditate sarebbero immediatamente pignorate;
  2. Conto uguale o inferiore alla somma intimata. In tal caso il conto si blocca fino all’udienza di assegnazione delle somme;
  3. Il conto corrente con saldo superiore alla somma intimata. Verrà bloccata solamente le somme pignorate e il debitore potrà prelevare le somme in eccesso, dunque quelle non pignorate e ricevere bonifici.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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