RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ PENSIONI PRIVILEGIATE: RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Cosa sono le pensioni privilegiate?

Le pensioni “tabellari privilegiate” sono quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito della Marina, dell’Aeronautica ed assimilati, nel caso in cui il militare abbia contratto infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio ex art. 67 D.p.R. 29.12.1973 n.1092.

Dunque, la pensione privilegiata è una prestazione corrisposta in favore del lavoratore dipendente che abbia contratto un’infermità per causa di servizio. A seguito della legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011), i trattamenti privilegiati risultano erogabili solo al personale delle Forze Armate (esercito, marina e aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza) e dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico.

La caratteristica e il presupposto per l’erogazione della pensione privilegiata è aver subito un danno biologico per cause di servizio, in tal caso si può aver diritto:

Chi sono i soggetti che hanno diritto alla pensione privilegiata ordinaria?

Le pensioni privilegiate si distinguono in due differenti tipologie – entrambe le categoria le infermità devono essere dipendenti da cause di servizio non suscettibili di miglioramento  ex art. 67 comma 1 del D.p.R. 1092/1973:

Come ottenere la pensione privilegiata?

Il militare che voglia ottenere la pensione privilegiata deve dimostrare il nesso di causalità tra la causa di servizio e l’infortunio dal quale deriva il danno biologico, per cui:

Dopo il comitato di verifica accertata la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la lesione. La dimostrazione del nesso causale da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

La pensione privilegiata è reversibile?

Assolutamente Si. Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

In tal caso, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra (art. 88 del D.P.R. 1092/1973). La reversibilità non può essere inferiore al 50% alla pensione privilegiata diretta.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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