a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Con la diffusione dello shopping on line, degli e-commerce e dei marketplace, negli ultimi anni è aumentata la vendita a distanza nel vendere e comprare, dunque, in proporzione è aumentato la necessità delle spedizioni dei pacchi.
Nel comune pensare e tra le maggiori preoccupazioni dei consumatori “on line” sussiste il rischio di non vedersi recapitata una spedizione oppure ritrovarsi un pacco danneggiato nonché deteriorato l’integrità del contenuto stesso.
Qual è la differenza tra contratto di trasporto e contratto di spedizione?
Il contratto di spedizione disciplinato dall’art. 1737 c.c. è una particolare figura di mandato senza rappresentanza ove lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio, un contratto di trasporto per conto del mandante. Dunque, nel contratto di spedizione, lo spedizioniere adempie al contratto di trasporto con il vettore, quest’ultimo è obbligato all’effettivo trasferimento delle merci nel luogo di destinazione. Il vettore è l’unico soggetto che assume rischi connessi all’esecuzione del trasferimento.
Chi è responsabile della consegna del pacco danneggiato e/o deteriorato?
L’art. 1737 c.c. stabilisce “il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le opere accessorie”.
La norma di riferimento, statuisce in linea generale che lo spedizioniere agisce in nome proprio ma per conto del mandante, quindi si tratta, di un mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) e, nel contratto di trasporto si possono solamente trasportare beni e non persone.
A tal proposito a norma dell’art. 1218 c.c. chi non esegue esattamente una prestazione dovuta deve risarcire il danno, a meno che riesca a provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità di eseguire correttamente la prestazione per cause a lui non imputabili.
Facciamo un esempio: Tizio acquista on line un telefonino di ultima generazione e, quando scarta il pacco che gli viene consegnato dallo spedizioniere, si rende conto che il cellulare è danneggiato non lo può utilizzare, in questo caso che fare?
In ossequio all’art. 63 del Codice del Consumo “nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni”.
Secondo la norma in questione, il corriere è responsabile di ciò che succede al pacco che trasporta da quando lo prende in consegna dal venditore fino a quando lo lascia nelle mani del destinatario/consumatore, salvo che la merce riporti un danno per cause che non dipendono dal corriere stesso, ma può sussistere un difetto e/o vizio occulto ex art. 1490 c.c.
Nella pratica, ricevuto il pacco, la responsabilità del danneggiamento passa al consumatore.
Il consumatore non è sempre in grado di accorgersi immediatamente se la merce che riceve è integra e/o danneggiata, in tal caso è necessario fornire delle precisazioni:
- Accettare il pacco “con riserva”, ovverosia, nel momento in cui lo spedizioniere fa recapitare al consumatore un pacco con evidenti e visibili anomalie/danneggiamenti (esempio: scatola distrutta, il pacco aperto, imballaggio schiacciato ecc…), il destinatario dovrà: ACCETTARE IL PACCO “CON RISERVA” DI CONTROLLO;
- Se il consumatore firma ed accetta il pacco “così com’è” si ritiene – sottointeso – che il destinatario abbia valutato il pacco integro e conforme senza far gravare alcuna responsabilità sul corriere per eventuali difformità;
- Controllo diretto, il consumatore potrebbe controllare il pacco al momento della consegna ed aprilo in presenza dello spedizioniere al fine di verificare che il contenuto sia integro, in caso contrario, in presenza di eventuali anomalie segnarle sulla bolla di consegna.
- Infine, accettazione della merce con previa fotografia e video in modo da documentare probabili irregolarità da far valutare al vettore, per un rimborso.
Per cui in presenza di anomalie e/o irregolarità dell’arrivo della merce è sempre opportuno, contattare immediatamente il venditore per segnalare le problematiche occorse durante il trasporto cosicché il consumatore possa tempestivamente chiedere il rimborso e/o il cambio del prodotto selezionato e scelto.
Inoltre, in caso di spedizione danneggiata, il consumatore legittimato potrà agire con reclamo. Tale reclamo si trova sul sito internet del vettore, attraverso il quale il consumatore potrà fare contestazioni relative ai danni del prodotto entro 5 giorni dal pacco ricevuto e/o dal danno occulto.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu