RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ NOVITA’ RIFORMA CARTABIA: LESIONI PERSONALI STRADALI

La Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) introdotta nell’ottobre dell’anno precedente, ha portato notevoli modifiche inerente alla riduzione delle procedure e dei tempi dei processuali nonché cambiamenti a favorire la digitalizzazione del processo civile e penale. La riforma Cartabia ha inciso anche in tema di reati stradali ponendo maggiori modifiche rispetto alla procedibilità dinnanzi al reato di lesioni stradali.

Cosa cambia con la riforma Cartabia nel reato di lesioni gravi e gravissime derivanti dal sinistro stradale? 

A tal proposito sono previste:

 

Dunque, il reato di lesioni gravi e gravissime è disciplinato dall’art. 590 bis c.c. che prevede: “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina delle circolazioni stradale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. Difatti, la riforma Cartabia, con l’art. 590 bis ha introdotto pene più severe, come sopra elencate, nell’ambito della circolazione stradale al fine di arginare la frequenza di incidenti stradali.

Inoltre, per lesioni “grave e gravissime” s’intende quel soggetto alla quale viene diagnosticata una prognosi superiore a gironi quaranta, con l’obbligo da parte dei sanitari di darne comunicazione alla procura. Difatti, la riforma Cartabia (legge n.134/2021) ha permesso al reato di lesioni gravi e gravissime la perseguibilità a querela della persona offesa, restando la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti. Con le nuove disposizioni in materia, queste, si applicano anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma solo se il procedimento penale non è istruito, in tali casi, il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con il 01/11/2022. Di converso, se il procedimento penale è in corso, sarà il P.M. (Pubblico Ministero) a dover informare la persona offesa della possibilità di poter esercitare il diritto di querela con il termine di prescrizione di mesi tre.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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