La Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) introdotta nell’ottobre dell’anno precedente, ha portato notevoli modifiche inerente alla riduzione delle procedure e dei tempi dei processuali nonché cambiamenti a favorire la digitalizzazione del processo civile e penale. La riforma Cartabia ha inciso anche in tema di reati stradali ponendo maggiori modifiche rispetto alla procedibilità dinnanzi al reato di lesioni stradali.
Cosa cambia con la riforma Cartabia nel reato di lesioni gravi e gravissime derivanti dal sinistro stradale?
- La procedibilità a querela: Nel reato per lesioni gravi e gravissime con “la legge 41/2016” si procede, una volta acquisita la notizia del fatto lesivo da parte delle Autorità Giudiziaria, con denuncia d’ufficio, senza il bisogno della parte offesa di presentare querela. Difatti, una modifica importante introdotta dalla Riforma Cartabia è stata quella di introdurre per i reati di lesioni personali stradali gravi e gravissime in assenza di aggravanti la procedibilità a querela della persona offesa entro tre mesi dal fatto.
- Messa alla prova: La riforma Cartabia, ha introdotto in merito alla querela e il successivo decorso termine processuale, la possibilità di depositare per il “querelante” una lista di testimoni in vista del dibattimento fino a sette giorni prima della prima udienza ed anche prima della costituzione a parte civile.
- Previsione della Condanna: Con la riforma Cartabia, una rilevante novità in materia di reato di lesioni grave e gravissime derivanti dal sinistro stradale, durante la fase istruttoria del procedimento, concerne il fatto che al Giudice assegnatario per l’Udienza preliminare venga richiesto una “sorta” di previsionale sulla possibilità di una “eventuale” condanna sulla base della documentazione probatoria fornita nel fascicolo telematico.
- Sanzioni più severe per il reato di lesioni grave e gravissime: La riforma Cartabia ha introdotto sanzioni più severe per il reato in oggetto al fine di deprimere in modo incisivo le distrazioni durante la guida e, permette, al conducente di un veicolo di guidare con diligenza e perizia, al fine di evitare incombenti pericoli letali e di conseguenza violando le normative del Codice della Strada.
A tal proposito sono previste:
- La reclusione da tre mesi sino ad un anno per le lesioni gravi;
- La reclusione fino a tre anni per le lesioni gravissime, salvo le aggravanti durante la guida di un veicolo, si pensi ad esempio, allo stato di ebbrezza e/o al consumo e la guida di effetto stupefacenti, al superamento del limite di velocita ecc…;
- La revoca della patente come sanzione accessoria su richiesta delle parti in fase di un “eventuale” patteggiamento nei casi di condanna o di applicazione della pena.
Dunque, il reato di lesioni gravi e gravissime è disciplinato dall’art. 590 bis c.c. che prevede: “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina delle circolazioni stradale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. Difatti, la riforma Cartabia, con l’art. 590 bis ha introdotto pene più severe, come sopra elencate, nell’ambito della circolazione stradale al fine di arginare la frequenza di incidenti stradali.
Inoltre, per lesioni “grave e gravissime” s’intende quel soggetto alla quale viene diagnosticata una prognosi superiore a gironi quaranta, con l’obbligo da parte dei sanitari di darne comunicazione alla procura. Difatti, la riforma Cartabia (legge n.134/2021) ha permesso al reato di lesioni gravi e gravissime la perseguibilità a querela della persona offesa, restando la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti. Con le nuove disposizioni in materia, queste, si applicano anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma solo se il procedimento penale non è istruito, in tali casi, il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con il 01/11/2022. Di converso, se il procedimento penale è in corso, sarà il P.M. (Pubblico Ministero) a dover informare la persona offesa della possibilità di poter esercitare il diritto di querela con il termine di prescrizione di mesi tre.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu