RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MULTA INGIUSTA: COME FARE OPPOSIZIONE

 

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa è la una multa?

La multa è una sanzione di natura amministrativa che trova applicazione tutte quelle volte in cui un cittadino non rispetta il codice della strada o viola disposizioni normative e/o di legge. Per cui, se il cittadino, vista recapitare una multa, qualora ritenga sia ingiusta ed infondata perché ritiene di non aver commesso nessuna infrazione né violazione delle norme di legge può contestare l’atto amministrativo presso le opportune sedi giudiziarie.

Quali sono i casi in cui la multa può essere considerata illegittima ed ingiusta?

Una multa può essere considerata illecita quando presenza dei vizi:

In presenza di tali vizi di forma e di sostanza, il cittadino può contestare la multa attraverso tre modi disposti dalla legge:

Il ricorso in autotutela è quella modalità di opposizione alla multa più semplice poiché è sufficiente inviare una PEC (posta elettronica certificata) e/o una lettera raccomandata a/r con ricevuta di ritorno destinata all’autorità che ha emanato la sanzione indicandone i motivi (di forma e sostanza) per la quale si ritiene nulla e, pertanto, non dovuta.

L’ opposizione della multa innanzi al Giudice di Pace, necessita di più concentrazione, dacché il primo passo da compiere è scegliere l’atto giuridico da depositare presso la cancelleria di riferimento: atto di citazione o ricorso.

A tal proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 758/2022 ha affermato:” il procedimento di opposizione a una multa non viene meno se instaurato con atto di citazione, non occorre però iscrivere la causa davanti al Giudice di Pace (perché nessuna norma lo dispone e perché si tratta di un rito in cui vige il principio di libertà delle forme). Per opporsi ad una multa, se al posto del ricorso si notifica un atto di citazione, il giudizio può proseguire, se l’atto viene tempestivamente notificato. Gli effetti della domanda proposta irritualmente si producono in base al rito adottato.

L’approccio degli Ermellini a questa svolta processuale nasce da una vicenda processuale secondo la quale:

Dunque, sul motivo sollevato dalla società soccombente, relativo all’iscrizione a ruolo della causa, il collegio riteneva che per l’istaurazione del giudizio innanzi al GDP non è necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo perché in esso vige il principio della “massima libertà di forme” e visto che nessuna norma lo richiede, non è coerente pretendere per l’ammissibilità della domanda o la procedibilità del giudizio un’iscrizione formale della causa.

Infine, opposizione della multa innanzi al Prefetto, deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica della violazione. Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione. Si propone con il ricorso al quale possono essere allegati i documenti probatori per la nullità della multa.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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