RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LICENZIAMENTO E DIMISSIONI: QUALI LE DIFFERENZE…

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Che differenza c’è tra licenziamento e dimissioni?

La differenza tra licenziamento e dimissioni del lavoratore sono due modi attraverso il quale è possibile interrompere un contratto di lavoro a tempo indeterminato; poiché il contratto di lavoro a tempo determinato cessa per la scadenza del termine ivi previsto.

Il licenziamento: è un atto unilaterale per mezzo del quale il datore di lavoro decide di concludere il rapporto lavorativo. La volontà unilaterale del datore di lavoro segue le normative in merito al licenziamento.

La legge stabilisce che il lavoratore può essere licenziato dal datore di lavoro in due casi:

  1. Licenziamento per giusta causa: in tronco e senza preavviso.
  2. Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: che prevede un periodo di preavviso prima del definitivo licenziamento.

Le dimissioni: è l’atto di recesso unilaterale del dipendente.

Il lavoratore può recedere in piena libertà dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, rassegnando le dimissioni in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione o vincolo, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

Il lavoratore ha l’obbligo del preavviso?

Come accade per il licenziamento (tranne per il licenziamento in tronco), il dipendente laddove decidesse di allontanarsi dalla sua attività lavorativa è necessario un preavviso da rispettare e termini vengono definiti dal singolo C.C.N.L. di riferimento applicato.

Se il dipendente non rispetta il preavviso in caso di dimissioni? Il lavoratore che decide di abbandonare il proprio lavoro e non rispetta il preavviso previsto dal rispettivo C.C.N.L. incorre in una riduzione dello stipendio. Difatti, i tempi del preavviso in caso di dimissioni sono indicati dall’INPS e dai singoli CCNL altresì, viene specificato che il preavviso varia in base a diversi fattori e, in particolar modo da:

L’indennità di disoccupazione Naspi si ottiene sia con il licenziamento che con le dimissioni?

L’indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione a sostegno del reddito, istituita con il D.lgs. n. 22/2015 in attuazione del Jobs ACT.

La Naspi è un sussidio che spetta al lavoratore, che perde involontariamente il proprio lavoro e deve avere i seguenti requisiti:

L’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo in alcuni casi specifici:

L’INPS con la circolare 94/2015 elenca i casi in cui il lavoratore può licenziarsi dal lavoro per giusta causa senza perdere il diritto alla disoccupazione, sono:

  1. Mancato pagamento della retribuzione;
  2. Aver subito mobbing;
  3. Molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  4. Modifiche peggiorative delle mansioni di lavoro;
  5. Spostamento del lavoratore da una sede aziendale all’altra, senza che sussistano “le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cass. n. 1074/1999).
  6. Con una sentenza che riconosca le “dimissioni per giusta causa”.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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