a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
L’invalidità è un tipo di riconoscimento, che riguarda i soggetti con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si ossequio alla legge n. 118/1971. Diverso invece è il riconoscimento dello stato di handicap, in ossequio alla legge 104/1992 descrive una persona handicappata come : “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pregressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorative e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .
Le procedura per ottenere invalidità e l’handicap sono procedure simili ma distinte le quali prevedono due visite mediche di accertamento diverse ma consentono ad entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap sul verbale.
Oggi ci concentriamo su come ottenere l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’INSP, previsto dalla legge 18/1980 per le persone che sono dichiarate totalmente invalide/incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti di vita quotidiana della vita.
Quali sono i presupposti?
- Le persona aventi un età tra i 18 e 65 anni occorre un certificato di invalidità civile pari al 100% ;
- Per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria (non potendo dimostrare e presumere dai suddetti una capacità al lavoro), ed è sufficiente che abbiano una difficoltà a deambulare da soli o necessitano di una continua assistenza perché incapaci di svolgere da soli i comuni atti di vita quotidiana.
Sussiste incompatibilità con altri trattamenti?
Si, l’indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta pagata dallo Stato o dall’Ente Pubblico, ed incompatibile con l’indennità di frequenza. Invece si cumula con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è cumulabile con la pensione di inabilità.
L’indennità di accompagnamento si ottiene dopo aver presentato dal domanda telematica INPS al fine di chiedere una visita medica di accertamento medico sanitario. L’indennità viene erogata dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.
Cosa bisogna fare caso nel caso in cui la Commissione Medica riconosca un’ invalidità civile pari al 100% senza il diritto all’accompagnamento?
In tali casi entro 6 mesi dalla data di ricezione dell’esito del verbale INPS, bisogna impugnare l’atto predisponendo un ricorso per il Tribunale di competenza.
Il ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Commissione medica:
- Nell’ipotesi in cui INPS dia esito negativo dell’esistenza della invalidità oppure accerti la sua sussistenza ma non riconosce l’indennità di accompagnamento è possibile contestare il verbale di accertamento.
- Il ricorso nella specie ATP: “accertamento tecnico preventivo” con i requisiti necessari;
- Deve essere presentato in Tribunale competente territorialmente con l’assistenza di un avvocato;
- Durante la fase del processo si costituisce INPS in giudizio con il deposito di una memoria difensiva;
- All’udienza prima comparizione il Giudice adito nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) conferendo l’incarico di effettuare la visita medica del ricorrente.
- Inoltre le contestazione del CTU possono essere contestate, producono effetti differenti;
- Nel caso in cui le valutazioni espresse dal CTU la parte interessata deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito e, in tal caso, inizia una vera causa si conclude con sentenza di primo grado;
- Nel secondo caso, qualora non vi siano contestazioni in merito alla perizia medica effettuata dal CTU, il Giudice con decreto omologa l’accertamento sanitario e provvede sulle spese a carico dell’INPS. Il decreto è inoppugnabile e non modificabile e, in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti ex art. 18/1980 condanna INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento.
- La tempistica si esaurisce tra 9 – 12 mesi.
Le spese da affrontare:
- Il cliente può usufruire del gratuito patrocinio a spese dello stato;
- La parcella dell’avvocato che assiste il cliente vi sono costi fissi che sono stabiliti per legge.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu