RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: COSA FARE SE L’ INPS NON CHIAMA A VISITA

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Avviato la procedura amministrativa della presentazione della domanda tramite “CAF e/o Patronato” al fine di ottenere le indennità di cui alla legge 222/84 – il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile oppure la pensione di inabilitò o l’assegno ordinario di invalidità o l’indennità di accompagnamento per soggetto con permanente difficoltà a deambulare e/o svolgere i compiti primari di vita quotidiana – il soggetto richiedente che non riceva la convocazione a visita per l’accertamento del requisito sanitario, si può agire nel seguente modo:

A tal proposito in ossequio all’art. 7 della legge 533/73 rubricata “ formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali ed assistenziali” – “in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, la richiesta all’istituto assicuratore si intenda respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 gironi dalla data di presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”.

Da tale disposizione normativa discendono un principio in materia fondamentali:

Dunque, in mancanza di un riscontro da parte dell’INPS alla domanda amministrativa volta ad ottenere le indennità di cui alla legge 222/84 – il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile oppure la pensione di inabilitò o l’assegno ordinario di invalidità o l’indennità di accompagnamento per soggetto con permanente difficoltà a deambulare e/o svolgere i compiti primari di vita quotidiana – è possibile avviare un’azione giudiziaria, dopo che siano decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa senza che si via stata una risposta da parte dell’INPS.

Per la procedura tramite azione giudiziaria è necessaria all’assistenza di un avvocato:

Si verificano due ipotesi:

  1. Se la relazione del CTU e la successiva omologazione hanno ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120gg;
  2. Se la relazione del CTU verrà contestata – tramite note di contestazione – si avrà la trasformazione del giudizio si potrà avviare un ricorso giudiziario ordinario;
  3. L’Omologazione e/o la sentenza sono inappellabili ma è previsto il ricorso straordinario per Cassazione.

Cosa succede in caso di decesso del richiedente?

Il ricorso giudiziario, in caso di decesso del richiedente, può essere proposto dagli eredi congiuntamente. Se il decesso del richiedente avviene in corso di causa, gli eredi possono tranquillamente proseguire il processo. In tal caso, l’accertamento dello status dei requisiti del de cuius avviene tramite la documentazione sugli scritti – cioè sulla documentazione medica che i ricorrenti hanno prodotto in giudizio -.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

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