a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Il portiere è un lavoratore subordinato, assunto direttamente dall’amministratore pro-tempore per conto del Condominio, il quale svolge una serie di mansioni previste dal C.C.N.L. 12/12/2012 rinnovato il 26/11/2019.
Il portiere dello stabile è una figura che svolge una serie di funzioni utili alla gestione del Condominio e ai condomini ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazione del lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.
Il portiere lavoratore dipendente, svolge delle funzioni che variano in relazione alla mansione che svolge:
- Il portiere quando non usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile deve provvedere alle seguenti mansioni:
- alla vigilanza dello stabile, alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni e delle terrazze, all’eventuale distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria solo a seguito di delega del condominio o dell’inquilino interessato, nonché alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi.
- Il portiere che usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, il quale dovrà provvedere oltre alle mansioni sopra descritte anche:
- alla custodia dello stabile;
- inoltre al portiere con alloggio possono essere affidate mansioni di pulizia deve, provvedere: alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e cabine dell’acqua, alla pulizia delle scale dei cortili nonché alle aree destinate ad autorimessa condominiale e alla pulizia ed innaffiamento degli spazi verdi.
- Portieri senza alloggio ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
Sulla base dei livelli di classificazione dei portieri introdotti con il C.C.N.L. si palesa la distinzione tra le varie figure afferenti al portierato per cui:
- Il portiere con o senza all’alloggio;
- Il numero e la complessità delle mansioni assegnate;
- L’incarico o meno di un’attività di coordinamento nei confronti di altri lavoratori.
Quali sono i diritti dei portieri?
La retribuzione:
In ossequio al C.C.N.L. sono previsti diversi livelli di inquadramento dei portieri ai quali corrispondono mansioni e responsabilità differenti con una diversa retribuzione spettante. Difatti, la retribuzione spettante al portiere varia in relazione alla mansione conferita e deve essere in linea con i minimi retributivi stabiliti dal contratto collettivo di settore.
L’orario di lavoro:
Per quanto riguarda l’orario di lavoro del portiere si prevede un lavoro settimanale pari a 48 ore se il lavoratore dipendente benefica di alloggio e, in 45 ore senza alloggio. Il contratto del portiere può essere a tempo indeterminato con variazione di orario di lavori sia part-time sia full-time in relazione alle esigenze dello stabile condominiale che assume.
Le ferie:
Per quanto concerne le ferie il portiere gode di 26 giorni annuali che si calcolano escludendo i giorni feriali quale la domenica e le festività nazionali nonché le festività infrasettimanali e quello del Santo patrono del luogo in cui il portiere esercita la propria prestazione di lavoro.
La determinazione delle ferie spetta al datore di lavoro sia al portiere i quali possono venirsi incontro ai fini delle esigenze organizzative del condominio.
Il portiere ha l’obbligo della reperibilità?
Il C.C.N.L. prevede la “clausola di reperibilità” e che lo stessa deve essere indicata nel contratto di lavoro fra le parti. Il lavoratore che accetta questa clausola ha diritto ad un corrispettivo e/o un’indennità per l’obbligo di reperibilità il cui ammontare è indicato direttamente dal CCNL.
In questo caso, il Condominio deve fornire al portiere “idonei mezzi di comunicazione” e le chiamate di reperibilità possono solamente essere effettuate solo dalle persone a tal fine incaricate dal Condomino stesso.
In ogni caso, sono fuori dall’obbligo di reperibilità il giorno di riposo settimanale, le festività ed i periodi di ferie.
La sostituzione del portiere è possibile?
Il portiere può essere sostituito nei periodi di assenza, da un altro lavoratore scelto dal Condominio (l’amministratore p.t e l’assemblea condominiale con le dovute maggioranze previste dal codice civile), però nella scelta del sostituto debba essere sentito anche il portiere titolare.
Quando un portiere può essere licenziato?
Il portiere nel momento in cui viola le principali norme del contratto di lavoro, il Condominio (con una delibera dell’assemblea con maggioranza ordinaria prevista dal codice civile) può decidere di licenziare il portiere.
Esistono due tipologie di licenziamento:
- Giusta Causa_ si caratterizza allorquando il lavoratore assume un comportamento talmente grave ed irreparabile da non permettere la continuazione del rapporto di lavoro. In tal caso non sussiste il preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo prevede un notevole inadempimento degli obblighi del contratto firmato tra le parti, non così grave tale però da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del lavoro. In tal caso necessità un periodo di preavviso di 45 giorni se non usufruisce dell’alloggio e di mesi tre se ha in comodato l’alloggio di portierato. Si rende efficace il licenziamento è necessario comunicare al dipendente la delibera assembleare di licenziamento (Cass. n. 1494/2000).
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu