RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

L’art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza”.

La norma giuridica disciplina una fattispecie di licenziamento, in particolare il licenziamento per giusta causa, il quale prevede che le parti – il datore di lavoro e il lavoratore – possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di un preavviso qualora si verifichi, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Per cui il licenziamento per giusta causa si verifica allorquando il lavoratore tiene un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

A tale proposito la giurisprudenza di legittimità costante ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un adempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cass. n. 11516/2003), al quale non può pertanto essere imposto l’utilizzo del lavoratore in altra posizione lavorativa (Cass. n. 244/1989). Altresì di recente la Cassazione con sentenza n. 12641/2021 ha precisato che: “se il comportamento del dipendente ha pregiudicato il rapporto di fiducia intercorrente con il datore di lavoro il licenziamento è legittimo”.

Quando il comportamento del lavoratore viene ritenuto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con datore di lavoro, quest’ultimo può effettuare il licenziamento ed è legittimo quando si verificano i seguenti presupposti:

Ragion per cui se il comportamento del dipendente pregiudica il rapporto di fiducia intercorrente con il datore di lavoro il licenziamento è legittimo.

La Cassazione sulla questione in essere, ha più volte ribadito che neppure la tenuità del danno è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario. Ciò che viene considerato quindi non è l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (Cass. n. 8816/2017).

Si sottolinea che ogni caso va valutato secondo le circostanze concrete in cui si è verificato e in base a parametri come l’intenzionalità del comportamento del dipendente e/o la sussistenza di particolari responsabilità in caso a quest’ultimo.

Facciamo qualche esempio di licenziamento per giusta causa:

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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