a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo
Cosa sono le dimissioni per giusta causa?
Le dimissioni per giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c. stabilisce che, il lavoratore a causa di una condotta grave del datore di lavoro o per un inadempimento, ha la facoltà e il diritto di recedere immediatamente dal contratto di lavoro, senza preavviso. Inoltre, le dimissioni per giusta causa si caratterizzano poiché, conferiscono al dimissionario le seguenti indennità:
- Il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
- L’indennità di disoccupazione Naspi.
Altresì, il lavoratore può dimettersi per giusta causa in alcune ipotesi:
- Mancato o ritardo pagamento della retribuzione mensile;
- Omesso versamento dei contributi previdenziali;
- Mobbing o moleste sessuale;
- Datore di lavoro impone al lavoratore di rendersi partecipe ad attività illecite;
Cosa spetta al lavoratore che si dimette per giusta causa?
Il lavoratore che si dimette ha diritto:
- Ferie e permessi non goduti;
- Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) se previste dal CCNL;
- Trattamento di fine rapporto (TFR);
- Indennità sostitutiva del preavviso, viene erogato dal datore di lavoro;
- La Naspi erogata dall’INPS.
Il lavoratore ha diritto a ricevere il sussidio di disoccupazione (NASPI) secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione sent. n.269/2002 ha affermato che: “il principio per cui le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore – in quanto indotto da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro – e comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria, per cui devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’art. 34 comma 5.”
Difatti, sulla base di quanto esposto dalla Corte, la quantificazione delle dimissioni per giusta causa comporta il pagamento del contributo “ticket di licenziamento” introdotto dalla legge Fornero l. 92/2012 al pari di “licenziamento”.
Le dimissioni per giusta causa, in ossequio all’art. 26 del D.lgs 151/2015 prevede che debbano essere formalizzate per via telematica, altrimenti non sono considerate valide. Dopo aver presentato le dimissioni per giusta causa, si fosse cambiata idea, si hanno a disposizione sette giorni di tempo per la revoca.
Il datore di lavoro può rifiutare le dimissioni del lavoratore per giusta causa?
Il lavoratore quando ricorre una ipotesi di giusta causa di dimissioni, può dimettersi per giusta causa senza rispettare il periodo di preavviso di dimissioni dal CCNL e chiedere tutti i diritti che gli competono. Il datore di lavoro rifiuta le dimissioni per giusta causa allorquando contesta che, nel caso di specie, sussiste una giusta causa di dimissioni. Il datore di lavoro, potrà contestare le dimissioni per giusta causa del lavoratore innanzi al Giudice del lavoro con ricorso.
In tal caso, se il giudice darà ragione al lavoratore, il datore di lavoro dovrà restituire le indennità del preavviso trattenute e versagli l’indennità sostitutiva del preavviso mai erogata. Di converso, se il giudice, darà ragione al datore di lavoro, il comportamento dell’azienda verrà ritenuto corretto e nulla sarà dovuto al dipendente che sarà condannato alle spese legali.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu