Cosa è l’ergastolo ostativo?
L’espressione “ergastolo ostativo” individua quel particolare regime penitenziario (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario) che esclude l’applicabilità dei benefici penitenziari a quei soggetti autori di reati talmente gravi (espressamente elencati all’art. 4 bis I comma Ord. Pent. – delitti di criminalità organizzata, terrorismo, evasione, associazione mafiosa ecc… -) non collaborativi con la giustizia o tale collaborazione sia impossibile e/o irrilevante. Tale regime penitenziario esclude, dunque, l’applicabilità di benefici penitenziali quali la liberazione condizionale, lavoro esterno, permessi premio, semilibertà, per cui, la pena dal “reo” viene interamente scontata all’interno del carcere divenendo perpetua, senza alcuna possibilità di ravvedimento del colpevole e, trasformando l’ergastolo in una condanna “fine pena mai”.
Le differenze tra ergastolo ostativo ed ergastolo comune?
Il sistema penitenziario dell’ergastolo ostativo si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto in considerazione al tipo e alla gravità del reato commesso, il quale sottrae al giudice il potere di valutare caso per caso l’accesso ai benefici penitenziari.
La Corte di Cassazione con sent. n. 18206/2014 ha manifestato dubbi circa la possibilità che l’ergastolo ostativo possa configurare un’autonoma tipologia di pena, nella pratica si identificano due categorie di ergastolo. L’ergastolo ostativo e l’ergastolo comune che si differenziano proprio per il regime di esecuzione della sanzione.
L’ergastolo comune, ovverosia quella pena inflitta a quei soggetti che abbiano commesso un reato di minore gravità – prima fascia ostativo – che, per mezzo della pronuncia della Corte Costituzione con sentenza n. 247/1983 e l’entrata in vigore delle legga n. 663/1986, ha permesso la liberazione anticipata – riduzione di pena di 45 giorni a semestre di pena scontata – qualora il detenuto dia prova di partecipare al programma di rieducazione ed inserimento sociale di cui all’art. 54 Ord. Pent. Inoltre, a seguito della riduzione della pena vi sono altri benefici penitenziari di cui il reo può godere, si pensi ad esempio, ai permessi premio di durata non superiore ogni volta a 15 giorni, al lavoro esterno (art. 21 ord. Pen.), la semilibertà, affinché il condannato possa coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro a condizione che abbia tenuto una regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso. Infine all’art. 176 c.p. sussiste la “liberazione condizionale” definita dalla giurisprudenza come una “temporanea e finale messa alla prova” ove l’ergastolano, dopo ventisei anni di pena, potrà vedere sospesa la restante parte di pena ancora da scontare, salvo cause di revoca della misura.
Cosa pensano gli Ermellini riguardo l’ergastolo ostativo?
La Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di Cassazione, artt. 4 bis comma 1 – 58 ter della legge n. 354 del 1975 e art. 2 d.l. n. 152 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991 “nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale”.
La Consulta, dopo aver preliminarmente rappresentato che la collaborazione con la giustizia mantiene un “valore premiale vigente” ha osservato che ”l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale”. Sennonché a tale interrogativo, la Corte Costituzionale ha stabilito che spetta al Parlamento, in prima battuta, modificare l’eventuale aspetto della disciplina relativa all’ergastolo ostativo, pertanto, posto un immediato rinvio per riflettere sulla questione, dacché un intervento di natura meramente “demolitorio” della Corte avrebbe potuto produrre effetti disarmonici sull’equilibrio della disciplina, compromettendone il principio di prevenzione generale e di sicurezza collettiva necessaria a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata. Inoltre, in merito a tale decisione, il presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama ha auspicato un nuovo rinvio “al fine di consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione”. Difatti, nell’ordinanza n. 97 del 2021, proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge – prosegue l’ordinanza – appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori.
La Corte non è entrata nel merito, ma semplicemente ha disposto un rinvio al fine di consentire al Parlamento la trattazione della materia. La disciplina dell’ergastolo ostativo preclude a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia la possibilità di chiedere la liberazione condizionale, basata su un principio di presunzione assoluta di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Per cui la Corte sottolinea il diverso ruolo all’interno del sistema ponendo l’accento sul carattere “apicale” della normativa sottoposta al suo giudizio nel quadro del contrasto alla criminalità organizzata, il cui equilibrio complessivo verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, con grave pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva a fronte del fenomeno della criminalità organizzata. Dall’altra parte, a parere della Corte, sarebbe incongruo equiparare l’accesso alle liberazione condizionale ed il condannato all’ergastolo per i delitti di criminalità organizzata che non abbia collaborato con la giustizia.
Da qui la conclusione lasciata all’ordinanza di cui sopra, – appartiene alla discrezionalità legislativa e non già alla Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino opportune distinguere tra la condizione dell’uno e dell’altro ergastolano.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu