RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DIVORZIO: REQUISITI E REVOCA PER L’ASSEGNO DI DIVORZIO.

Il divorzio estingue il dovere di assistenza materiale tra i coniugi in quanto scioglie il vincolo matrimoniale ed i diritti e doveri che sorgono dall’unione (civile e/o religiosa).

Cosa è l’assegno di divorzio?

L’assegno divorzile è un onere/obbligo di uno dei coniugi a favore dell’altro, dovuto a seguito di sentenza di divorzio, di corrispondere periodicamente un contributo di natura economica all’altro coniuge in presenza di determinati presupposti. La disciplina dell’assegno divorzile è contenuta dall’art. 5  comma 6 legge divorzio n. 898/1970.

La legge stabilisce quali sono i presupposti affinché si possa erogare l’assegno divorzile, secondo l’art. 5 comma 6 dispone: “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Quali sono i presupposti?

Il Tribunale sulla base della legge di divorzio  898/1970 e su quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria si stabilisce che l’assegno di divorzio deve essere valutato su diversi aspetti:

 Quando è possibile la revoca dell’assegno divorzile?

Assolutamente Si. Si può ottenere una riduzione e/o la revoca dell’assegno divorzile in presenza di un “fatto nuovo sopravvenuto” e/o quando vengono meno i presupposti che ne motivano la corresponsione.

L’art. 5 comma 10 legge 898/1970 prevede che il diritto all’assegno di divorzio cessi con il passaggio dell’avente diritto a nuove nozze.

Tuttavia la giurisprudenza ha annoverato altre cause che possono portare alla perdita dell’assegno quali:

La revoca dell’assegno divorzile opera ex nunc (non ha effetto retroattivo), per cui non è idonea ad elidere il pregresso (le somme versate retroattive) né il correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto (ex art. 12 bis- l. 898/1970), il quale deve essere riconosciuto all’ex-coniuge il 40% del TFR (trattamento di fine rapporto) percepito dall’altro coniuge dopo la sentenza di divorzio nell’ipotesi in cui la domanda di attribuzione della quota venga avanzata dopo la revoca del contributo periodico (Cass. Civ. sez. I n. 4499 del 19/02/2021).

Nel caso di una cospicua eredità, tale situazione deve essere considerata quale mutamento positivo della situazione economica del beneficiario. Difatti, in tale ipotesi, la giurisprudenza maggioritaria ha espletato che il riconoscimento dell’assegno divorzile si tradurrebbe in mero “surplus reddituale” non dovuto e, dunque, per evitare tale conseguenza si rientra tra i casi di revoca dell’assegno di divorzio.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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