a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo
Lo stato di separazione tra i coniugi non fa venir meno il vincolo di “coniugio”, difatti, per la legge italiana i coniugi sono considerati marito e moglie. Il momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale viene riconosciuto con la sentenza di divorzio, nel quale si dispone lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Con la sentenza di separazione coniugale discende la sospensione di doveri reciproci, salvo l’assistenza e l’eventuale mutuo cointestato.
L’assegno di mantenimento è un dovere di assistenza sia nei confronti dell’ex-moglie sia nel caso in cui vi sia prole ex art. 148 c.c.
Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio?
La sentenza n. 121967/2017 della Sez. I civile, della Suprema Corte di Cassazione, ha fissato un principio fondamentale in materia affermando: “l’assegno di mantenimento ha lo scopo di preservare, al coniuge meno benestante lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, i due redditi tra loro si devono sino a portare a una sorta di parità, salve le spese che le parti dovranno affrontare a seguito della separazione. L’assegno di divorzio non deve più garantire il mantenimento del tenore di vita, ma l’autosufficienza economica”.
L’assegno di mantenimento disciplinato ex art. 156 c.c. è un sostegno, stabilito dal Giudice in sede di separazione su domanda di parte in causa, la cui funzione sta nel fornire al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di un proprio sostentamento economico, un contributo economico mensile. L’attribuzione dell’assegno di mantenimento svolge una funzione assistenziale, poiché si tratta di un contributo economico successivo alla cessazione della convivenza tra i coniugi e perequativa e/o equilibratrice, finalizzata al riconoscimento del contributo del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Ord. N. 5603/2020 in materia di divorzio).
L’assegno divorzile e/o assegno di divorzio è una somma di denaro, stabilita dal Giudice in sede di divorzio, in favore dell’ex-coniuge quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati e sufficienti per poterseli procurare per evidenti ragioni di natura oggettiva. L’assegno divorzile a differenza dell’assegno di mantenimento non deve essere calcolato in base al precedente tenore di vita della coppia, difatti, se il coniuge con reddito più basso riesce a provvedere al proprio sostentamento economico, non avrà alcun diritto al contributo dell’ex-marito, anche se quest’ultimo dispone di tenore di vita elevato.
I criteri di attribuzione dei contributi economici scaturiscono in modo differente:
L’assegno di mantenimento (ex art. 156 c.c.) i presupposti sono:
- Tra i coniugi una situazione patrimoniale di netto squilibrio;
- il coniuge richiedente non abbia subito all’addebito della separazione;
- non si disponga di adeguati redditi propri;
- l’altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento;
- il quantum valutarlo sul tenore di vita.
In merito al tenore di vita, le Sezioni Unite della Corte con Sen. 18287/2018 si è pronunciata affermando: “… il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell’assegno/mantenimento; occorre, infatti la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l’età. Quindi, la valutazione dell’adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare”.
Dunque, i parametri per quantificare l’assegno di mantenimento:
- La durata del matrimonio, incide sul suo ammontare. Secondo la giurisprudenza ritiene che l’assegno non sia dovuto atteso che in un contesto di tempo troppo limitato non si può creare la comunione materiale e spirituale che è alla base del matrimonio (Cass. n. 402/2018);
- Il reddito e il patrimonio, il giudice per la ricostruzione del tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e per effettuare un raffronto tra situazione patrimoniale dei coniugi, deve conoscere i rispettivi patrimoni, dunque, i conti correnti ecc…
- Il controllo delle spese durante la convivenza come ad esempio, il pagamento del mutuo, il pagamento del canone di locazione, oneri condominiali ecc…
Per l’assegno di divorzio, a seguito del contrasto giurisprudenziale sul tema dell’assegno divorzile è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 18287/2018 ha adottato una linea interpretativa nuova sancendo il definitivo abbandono dei criteri – tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente – posti alla base dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Per cui le Sezioni Unite negano una funzione meramente assistenziale all’assegno divorzile a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto familiare. Il nuovo orientamento giurisprudenziale pone l’accento sull’intera storia coniugale parametrando l’assegno in base all’età, allo stato di salute del richiedente ex- coniuge, la durata del vincolo matrimoniale e la capacità lavorativa dello stesso richiedente.
Per cui al momento della valutazione e determinazione dell’importo dell’assegno divorzile il Giudice deve tenere in considerazione la complessa storia dei coniugi, l’apporto fornito dal coniuge richiedente e, dunque, valutare ogni aspetto compreso l’eventuale sacrificio delle aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, in una visione più ampia rispetto al concetto passato.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu