Gli ululati e i guaiti degli animali domestici (si pensi al cane al gatto ecc…) sono da sempre stati fonti di liti condominiali nonché uno dei maggiori “casi” delle cause che oberano i tribunali. Il tutto, aggravato dal periodo emergenziale degli ultimi due anni “COVID-19”, il quale ha costretto molte persone ad avere rapporti di vicinato dapprima con il lockdown e poi con lo smart working.
Tra i motivi alla base dei contenziosi civili si trovano odori e rumori molesti nonché il rapporto con gli animali domestici del vicinato. Per cui la domanda che ci si pone è la seguente:
– E’ possibile richiedere il risarcimento del danno per gli ululati continui e costanti degli animali domestici del vicinato?
La risposta a questa domanda è SI.
A spiegare la risposta è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23408/2022 conferma la sentenza della Corte di Appello stante l’inammissibilità del ricorso del proprietario di due cani che, di notte, con guaiti e ululati disturbavano il sonno e il riposo del vicino, che a causa di questi suoni fastidiosi ha riportato danni alla salute.
Nello specifico la vicenda, un condomino è stato condannato prima dal Tribunale e poi in secondo grado a risarcire il danno alla salute provocato al vicino disturbato da “cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti specie nelle ore notturne emessi dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato”.
Quali norme vengono violate quando l’abbaio non è tollerabile?
In linea generale la legge non fissa una misura di “decibel” oltre la quale i versi degli animali domestici sono vietati, né tanto meno fissa un orario entro il quale i latrati sono consentiti né tanto meno un orario entro cui è permesso ai cani abbagliare.
Il codice in ossequio all’art. 844 c.c. ci limita a stabilire che i rumori possono essere vietati solo se superano la soglia della “normale tollerabilità”.
Per poter valutare il limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il cosiddetto criterio comparativo, metodo che si sostanzia nel prendere in riferimento il rumore di fondo della zona, rumori continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi. In modo da confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussiste un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. La giurisprudenza stabilisce un limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, – oltre 3 decibel – riconosciuto dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione”.
Al fine di accettare se un livello di rumore di qualsivoglia natura sia tollerabile necessita un ricorso con richiesta della consulenza tecnico d’ufficio.
Se dall’esame dell’esistenza delle immissioni illegittime risulterà accertata, il giudice potrà ordinare al responsabile di adottare le necessarie misure per far cessare i rumori molesti e condannare al risarcimento del danno (sia in termini economici patrimoniali sia non patrimoniali ovvero danno biologico, morale e danno alla salute).
Dunque, se un cittadino si sente disturbato dai rumori molesti prodotti dagli animali domestici o dai vicini di casa, per verificare la sussistenza del “reato di disturbo del riposo delle persone” è necessaria una valutazione oggettiva e concreta, dunque, valutare preliminarmente se il rumore emesso dai cani con l’abbaio, possa mettere in crisi, la quiete pubblica e, non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone.
Infatti, il superamento della normale tollerabilità esplica la possibilità di adire non soltanto in sede civile ma anche quella penale, come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione sentenza n. 13000/2009 ha chiarito: “la contravvenzione ex art. 659 c.p. sia un reato di pericolo e che la valutazione sull’entità del fenomeno rumoroso debba essere compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerato le circostanze di luogo e tempo dell’azione”.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu