RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CONGEDO STRAORDINARIO: IN MANCANZA DEI REQUISITI SCATTA IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE

Cosa è il licenziamento disciplinare?

Il licenziamento disciplinare è una forma di licenziamento soggettivo unilaterale nella sola disponibilità del datore del lavoro a prescindere della volontà del datore di lavoro, che mette la parola “fine” al rapporto di lavoro istauratosi tra le parti. Il licenziamento disciplinare dipende esclusivamente dal comportamento del dipendente il quale ha leso i principi di diligenza, obbedienza e fedeltà che sono alla base del lavoro dipendente.

Le cause sono:

Cosa è il congedo straordinario?

Il congedo straordinario è un periodo di permesso concesso dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al fine di assistere un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1995. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti i quali:

La domanda ha validità a decorrere dalla presentazione della domanda fino ad un periodo massimale di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa,

Il congedo straordinario, secondo le disposizioni di legge, di cui all’art. 42 D.lgs. n. 151/2001 permette al dipendente di fruirne per 323 giorni consecutivi, con obbligo di convivenza, ove non vi sia stabilita, la Corte osserva che “… ad istaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile l’assistenza permanente e continuativa… Corte Cost. n. 232/2018”.

Difatti, le modalità di esercizio del diritto al congedo straordinario sono soggette a controllo di verifica, allorquando le finalità del congedo sono diverse da quelle dell’assistenza permanente al disabile, risulta causa di licenziamento per giusta causa. La Corte di Cassazione n. 9217/2016 osserva che: “…la mancanza del nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile configura un abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro sia dell’ente assicurativo”.

A tal proposito si attenziona il licenziamento disciplinare di un lavoratore dipendente per motivi disciplinari, in modo particolare, per aver fruito dell’assistenza nei confronti della madre disabile, senza che: “il lavoratore ha disatteso agli obblighi di assistenza e convivenza posti in essere dalla norma vigente a presupposto del beneficio della sospensione della prestazione di lavoro”. Lo stesso lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo l’inesistenza della violazione contestata. Il Tribunale in primo grado e Corte d’Appello in secondo gravo hanno ritenuto sussistere l’inosservanza della norma di specie – dimostrata dalle indagini preliminari degli investigatori privati incaricati dall’azienda – la sussistenza del nesso di causalità che legittima il licenziamento disciplinare del dipendente. Il lavoratore ha impugnato la sentenza di appello in Cassazione, ove la stessa ha rigettato con Ordinanza n. 14237 del 2024 la domanda del lavoratore sulla base della documentazione probatoria fornita dall’azienda datrice di lavoro, quale la relazione investigativa privata con allegati fotografici. Dalla documentazione probatoria emerso che il lavoratore utilizzava il congedo, riconosciuto per la sola assistenza al disabile, per scopi ad esso estranei, frodando INPS ed arrecando un pregiudizio anche organizzativo al datore di lavoro, circostanza fondamentale che ha giustificato il licenziamento disciplinare per giusta causa (Cass. n. 16207/2018).

Sul tema dell’abuso del diritto del lavoratore all’uso improprio delle prestazioni assistenziali, la giurisprudenza si è più volte pronunciata assumendo un orientamento assai rigoroso, condannando l’abuso del congedo straordinario per l’assistenza di un disabile familiare con il licenziamento disciplinare del lavoratore, ovviamente, stabilendo caso per caso i presupposti di indagine nell’analisi della medesima fattispecie.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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