Vivere in Condominio non è facile, anzi chi abita in un contesto residenziale deve armarsi di tantissima pazienza, di un’armatura di prudenza e dose di intelligenza; questo perché le liti condominiali possono avere natura diversa, si pensi ad esempio: ai rumori molesti del vicino di casa, ai muratori che martellano nelle ore di riposo, agli animali domestici che ululano tutto il giorno, alle spese per i lavori condominiali, i posti del parcheggio auto ecc…, ecco in questi casi cosa fare? Quali sono i provvedimenti da adottare? Come potersi tutelare?
Facciamo un esempio: I rumori molesti.
Il codice civile disciplina la materia a norma dell’art. 844 c.c. rubricato le “immissioni” ed esplica: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Oltre il codice civile, esiste il regolamento condominiale, generalmente, può integrare questa norma prevedendo fasce di tollerabilità, ovvero orari durante i quali i condomini sono tenuti a sopportare rumori fastidiosi.
In caso di superamento di “normale tollerabilità” del rumore e/o di altri rumori molesti, come potersi tutelari?
Cosa s’intende per normale tollerabilità? Il legislatore non definisce tale concetto ma, il codice civile spiega come valutare il parametro “tollerabilità” tenendo conto di alcuni elementi necessari:
- La condizione dei luoghi;
- L’esigenza di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà;
- Le immissioni rumorose, nella specie, possono considerare illecite anche a prescindere dal superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle normative in materia di inquinamento acustico e ambientale. A tale proposito la giurisprudenza, dispone il superamento di tali limiti, dunque, inaccettabile le immissioni sonore, il rispetto degli stessi non è tuttavia sufficiente a renderle in assoluto tollerabili (Cass. n. 939/2011).
Dunque, l’illegalità delle onde sonore, benché rapportata ai limiti legali di tollerabilità, non è tuttavia ad essi vincolata e ha il pregio di poter prescindere dalla misurazione dei rumori attraverso appositi strumenti. La giurisprudenza maggioritaria ha affermato che dal protrarsi di un rumore per diverse ore e nel corso degli anni, infatti, ai fini della tutela civilistica “può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni” (Cass. n. 26899/2014).
La Cassazione ha considerato, con un orientamento consolidatosi negli anni, con la sentenza n. 26899/2014 che le immissioni ledono gli interessi della persona umana costituzionalmente garanti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente, per cui in grado di provocare in capo ai cittadini un danno non patrimoniale. Altresì sempre la Cassazione con sentenza n. 23807/2009 ha statuito che: “non sempre al riconoscimento di una tutela del danno non patrimoniale, in quanto non sussiste, in via generale, un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito alla tranquillità domestica”.
In presenza di un rumore molesto, come tutelarsi?
Dal punto di vista civilistico esistono due azioni:
- L’azione per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che prevede, il diritto al risarcimento del danno di natura non patrimoniale nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui. Per ottenere il risarcimento del danno necessità dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito dall’esposizione alle immissioni rumorose e l’esposizione prolungata oltre la soglia della normale tollerabilità delle stesse.
- L’azione inibitoria, consiste in un tipo di azione legale diretta ad impedire al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni rumorose. Per mezzo della quale si può imporre un obbligo di cessare e/o conformarsi alla normale tollerabilità dell’attività rumorosa.
- Querela di parte procedibile d’ufficio, il tipico caso, in presenza di rumore molesti, si pensi ad esempio, i lavori di ristrutturazione del piano di sotto/sopra all’interno di uno stabile condominiale in cui non rispettino le ore di riposo, continuano a martellare, nonostante i ripetuti richiami da parte di un singolo e/o più condomini, in tal caso, se dovesse sussistere anche una minaccia dai lavoratori edili potrebbe scattare un’immediata querele della parte offesa.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu