Nelle nostre città, oggi giorno, scrutiamo voragini e spaccature nel manto stradale, che sfortunatamente “alcune di esse” non sono segnalate, accade che, i passanti autovetture/motocicli e pedoni possano stramazzare all’interno di essa e/o cadere rovinosamente al suolo causandosi dei danni e/o lesioni fisiche.
Quando si può ottenere il risarcimento del danno da buca stradale?
L’art. 2051 c.c. stabilisce che: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma detta in via generale il principio secondo la quale, è responsabile l’amministrazione proprietaria della strada dissestata nonché dei danni causati dalle buche presenti sull’asfalto agli automobilisti/pedoni. Dunque, chi è il proprietario della strada e chi la gestisce risulta il responsabile per i danni provocati ai soggetti terzi. Altresì la norma, dispone “… salvo il caso fortuito”.
Cosa è il caso fortuito?
Per ottenere il risarcimento del danno “da insidia stradale” il danneggiato deve provare il “nesso di causalità” tra l’evento e il danno subito, salvo il caso fortuito. Il caso fortuito è un evento imprevedibile ed inevitabile per il quale il proprietario, nella specie la Pubblica Amministrazione non ha colpe. Nel caso in esame, la buca in quanto tale non è il “caso fortuito” ma ciò che potrebbe evitare all’aggravio di responsabilità alla Pubblica Amministrazione, è il comportamento dell’automobilista/pedone, si pensi ad esempio il mancato rispetto del codice della strada in quel momento, pena il mancato risarcimento per l’eventuale colpa subita.
La Cassazione n.16034/2023 ha stabilito che: “se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata”. Difatti, la giurisprudenza costante è conforme nel ritenere che la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudenze del danneggiato, poiché, nel caso di specie, continua la Corte, la caduta è derivata “dalla colpevole inavvedutezza comportamentale” del danneggiato e la presenza della buca non è causa di connessione con l’evento.
Difatti, la Corte in ossequio all’art. 2051 c.c. non prevede un criterio di imputazione della responsabilità a prescindere da qualunque connotato di colpe ed incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso eziologico tra le lesioni subite e l’evento dannoso. Le Sezioni Unite – Cass. n. 2048/2018 – ha chiarito che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura strettamente oggettiva ed ha escluso la responsabilità presunta nel senso che non si prevede una presunzione di colpa. Secondo gli Ermellini la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il custode può liberarsi della responsabilità ad esso addebitata in via “presuntiva” fornendo la prova del caso fortuito.
Per cui secondo la norma di cui all’art. 2051 c.c. ai fini dimostrativi del danno subito è necessario provare la responsabilità per danno da cose in custodia:
- Nesso eziologico: provare una connessione tra il danno subito dal danneggiato e la “res” in custodia; tale prova deve essere fornita dal soggetto danneggiato;
- Caso fortuito: il custode della “res” deve provare l’interruzione del nesso causale;
- La valutazione del danneggiato: comportamento diligente e/o imperizia del soggetto che ha subito un “eventuale” danno su strada.
- La valutazione di elementi di fatto positivi, consistente nel fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento dannoso subito, nonché elementi negativi, caratterizzate da una mera presunzione di colpa in capo al custode e l’irrilevanza della prova della condotta negligente del soggetto danneggiato.
- Infine, le condotte negative: la negligenza e la condotta imprudente del danneggiato esclude la responsabilità del comune.
Facciamo un esempio: un pedone che nei pressi della sua abitazione percorre una strada (saltuariamente) ove si palesa la presenza di una buca sul manto stradale e visibile in presenza di luce naturale, accidentalmente, cade procurandosi lesioni fisiche. In questo caso, il Giudice nella valutazione della fattispecie può ritenere la situazione non pericolosa né insidiosa per un utente della strada che adotti l’ordinaria diligenza. In tale caso, il pedone non ha prestato attenzione al manto stradale, dacché una buca grande e visibile ad “occhio nudo” si evita utilizzando l’ordinaria diligenza e prudenza. Difatti, il giudice affinché possa addebitare la responsabilità in capo al custode della strada si deve accettare una duplice condizione, ovvero la pericolosità oggettiva e la non prevedibilità del pericolo stesso non facilmente evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza (Cass. 23919/2013). A tal proposito una recente pronuncia del Tribunale di Fermo ha stabilito: “La visibilità della buca può farla degradare a semplice occasione dell’evento, da imputarsi causalmente al distratto pedone”.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu