RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ AUMENTO DELLE BOLLETTE: CONGUAGLI SERVIZIO IDRICO

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa sono le partite pregresse?

Le partite pregresse sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi ARERA), la quale concedeva la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori locali di prevedere “retroattivamente” i conguagli, estesi per anni successivi fino ad arrivare al 2022. Per cui ogni Autorità di Settore ed i vari gestori locali hanno applicato all’interno delle bollette ulteriori voci “partite pregresse” che, secondo la delibera del 2013, gli utenti si ritrovano costretti a pagare dei conguagli tariffari per un periodo precedente delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all’Autorità.

La domanda che molti utenti/cittadini che si pongono è la seguente: I conguagli alla voce “partite pregresse” presenti in bolletta sono legittimi?

La pronuncia della Corte di Cassazione (sez. III ordinanza n. 17959/2021), scaturisce dalla protesa di un soggetto in qualità di utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra alla voce “per conguagli recuperi tariffari 2009-2011”. La società che gestisce il servizio idrico giustificava l’operato in virtù della Delibera dell’AEESI 643/2013/R/idr oggi ARERA.

Il Giudice di Pace, accoglieva il ricorso dell’utente consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né previsioni contrattuali. In Corte d’Appello, il Tribunale di La Spezia, confermava le pretese dell’utente consumatore ritenendo che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigenti in materia, facendo illegittimamente retroagisce gli effetti della Delibera del 2014. Inoltre, la Corte di Cassazione confermava la sentenza in sede di Appello e, ribadiva l’illegittimità dei conguagli regolatori ritendo che, la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l’art. 11 delle preleggi al c.c., il quale dispone il principio dell’irretroattività della legge.

Quali sono gli effetti della sentenza della Suprema Corte di Cassazione?

L’interpretazione e l’importante decisione affermata dalla Corte Suprema, pur riferendosi ad un caso del singolo utente/consumatore, ha una rilevanza a livello nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il servizio Idrico (ARERA), può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.

Che fare se si riceve una bolletta con la richiesta di un conguaglio regolatorio retroattivo?

Il consiglio è di rivolgersi ad un consulente/avvocato esperto il quale potrà verificare l’effettiva illegittimità della pretesa dell’Ente locale e dell’Autorità di Ambito.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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