Sicuramente ad ognuno di noi sarà capitato, di prenotare un viaggio “relax” e di pagare tutto anticipato per una data futura ma, sfortunatamente a causa di un imprevisto sopraggiunto ed inaspettato, non è più possibile partite: COSA FARE IN QUESTI CASI?
Facciamo un esempio: Una giovane coppia di sposini decide di partire per un viaggio “relax” a Bali (Indonesia) prenotano presso un Tour Operator e Agenzia di Viaggio il pacchetto turistico “all inclusive” senza sottoscrive la polizza assicurativa. Sfortunatamente a causa di un malore improvviso e inaspettato della sposina, i due sposi annullano il loro viaggio e chiedono la restituzione di tutto quanto pagato all’Agenzia e Tour operator. In questo caso sia Agenzia e il Tour Operator applicano la penale per l’annullamento del contratto.
Il viaggiatore può recedere dal contratto – pacchetto turistico “all inclusive” – senza pagare le penali?
Il codice del Turismo D.lgs 79/2011 va ad integrare i diritti del consumatore già previsti nel codice civile in materia di viaggi, dispone che, nell’ipotesi in cui il viaggiatore/consumatore debba recedere dal contratto di viaggio per una causa di “forza maggiore” ha diritto alla restituzione del prezzo pagato, anche se non ha sottoscritto la garanzia “facoltativa” proposta dal tour operator.
A tal proposito vi sono diverse pronunce giurisprudenziali che disposto: “il fatto improvviso ed imprevedibile è un avvenimento che si produce improvvisamente nella sfera di competenza del consumatore e che gli preclude la partenza; usualmente si tratta di un’improvvisa malattia grave e non guaribile con facilità, di un lutto o di qualche altro serio impedimento successivo alla prenotazione del viaggio che non consente di partire” (Cass. sent. 16315/2013).
Dunque, se la prenotazione di un viaggio ha finalità di piacere ed rappresenta il motivo dell’acquisto dell’intero pacchetto turistico, allorquando non si possa realizzare per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti o nella quale le parti non sono direttamente coinvolte, viene meno l’intero contratto ed entrambi i contraenti sono esonerati dalle rispettive obbligazioni, con conseguente diritto per il consumatore/viaggiatore alla restituzione integrale di quanto interamente versato senza l’applicazione di alcuna penale.
Altresì, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, se il turista ha acquistato un pacchetto viaggio “all inclusive” dal proprio tour operator, ma non può partire poiché è sopraggiunta una malattia, può richiedere e ottenere la restituzione della somma pagata. In particolare, la Corte di Cassazione III sez. civile, con la sentenza n. 18047/2018 ha statuito che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta, secondo le normative alla ripetizione dell’indebito.
Quali sono i fatti imprevedibili?
Il viaggio può essere annullato allorquando sopraggiungono fatti improvvisi ed imprevedibili, in particolare:
- Grave malattia ed infortunio del coniuge;
- Lutto di un congiunto;
- La revoca delle ferie a causa di una grave malattia o di un lutto che colpisce un collega di lavoro;
- Una necessità aziendale.
In tali casi è necessario che il viaggiatore che vuole annullare il contratto di viaggio, debba fare dimostrazione dei fatti “imprevedibili ed improvvisi” attraverso la dimostrazione probatoria della seguente documentazione:
- Certificato medico;
- Cartella clinica (in caso di ricovero o intervento chirurgico);
- Denuncia di un sinistro dal quale risulta impedimento per il turista/consumatore.
Inoltre, la sentenza del Tribunale di Torino del 2014 sul rimborso del viaggio annullato per motivi di salute improvvisi: “l’art. 36 lett.d) del D.lgs n. 79/2011 codice del Turismo stabilisce che i pagamenti in conto prezzo sono versati a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte. Nel caso di specie, il ricovero in ospedale della madre della sposa, pochi giorni prima della partenza, per ictus celebrale conseguenze varie, costituisce indubbiamente fatto sopraggiunto non imputabile ai ricorrenti, che giustifica il recesso dal contratto e dà diritto alla restituzione del prezzo senza l’applicazione da parte del tour operator di alcuna penale.
Per cui, se stipulate e pagate in anticipo un contratto/viaggio all’ inclusive con agenzia di viaggio e un tour operator, ma a causa di un imprevisto sopravvenuto, bisogna recede, secondo la giurisprudenza costante, il recesso è possibile senza l’applicazione di alcuna penale, anche nel caso in cui non si sia stipulata un’assicurazione facoltativa.