Una delle argomentazioni roventi che negli anni è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, riguarda, la spinosa questione, del diritto dell’ex moglie di percepire dall’ex-marito una quota pari al 40% del TFR maturato, in proporzione alla durata del matrimonio.
Di recente a Taranto è stata emessa una sentenza della sezione civile del Tribunale del 28/07/2024 a favore dell’ex-moglie affinché l’ex- marito dovrà versare una percentuale del 40% del proprio TFR in fare della stessa, ovvero, una parte di TFR maturato negli anni in cui era spostato. Nel caso di specie, il collegio della prima sez. civile accoglieva le ragioni della sig.ra che nel 2023 si era rivolta al Tribunale al fine di ottenere la parte spettante della liquidazione del TFR dell’ex marito.
Altresì la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35308/2023 ha esaminato un caso simile approfondendo il quadro normativo in materia affermando che: “… gli Ermellini richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione per ottenere il TFR dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile (o abbia presentato una domanda di divorzio) nel momento in cui l’ex-coniuge ne matura il diritto alla corresponsione”.
In tal caso la Corte di Cassazione afferma che il diritto del lavoratore al TFR sorge anche quello dell’ex- coniuge a percepirne una quota in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, divenendo tale quota esigibile nel momento in cui il lavoratore percepisce il trattamento.
La Corte con la sentenza n. 25/2022 afferma che: “…ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, non spiega alcuna incidenza all’addebito della separazione, il quale viene in rilievo esclusivamente ai dini della valutazione delle ragioni della decisione, intese con riferimento ai comportamenti che hanno cagionato il fallimento dell’unione, che costituiscono uno dei parametri per la liquidazione dell’importo dovuto, unitamente alle condizioni dei coniugi, al contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quella comune, ed al reddito di entrambi”.
Il diritto al TFR è uno degli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, disciplinata dall’art. 12 bis della legge sul divorzio L. n. 898/1970. La norma recita: “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di un assegno a sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene maturare dopo la sentenza. “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La norma sopra descritta elenca i presupposti per ottenere la liquidazione di una quota del TFR dell’ex coniuge sono:
- L’ex- coniuge sia titolare di un assegno divorzile;
- L’ex coniuge non abbia contratto nuovo matrimonio;
- L’indennità di TFR pari al 40% in proporzione agli anni di matrimonio passati insieme compreso anche il periodo per ottenere la sentenza di separazione. Si fa presente, che il diritto alla quota del TFR in sede di divorzio può essere espressamente rinunciata dall’ex-coniuge dacché rientra nell’ambito dei diritti disponibili.
Come si calcola la quota del 40%?
La legge sul divorzio di cui all’art. 12 stabilisce che la quota di TFR spettante all’ex- coniuge richiedente è del 40% sull’indennità totale in relazione agli anni un cui il rapporto è coinciso con il matrimonio.
Facciamo un esempio: Caia è spostata da 20 anni con Tizio, dopo la sentenza di divorzio con la quale Caia ha ottenuto l’assegno divorzile, richiede a distanza di 10 anni dallo stesso divorzio, le quote spettanti del TFR dell’ex marito. Tizio aveva maturato 30 anni di TFR pari ad € 100.000,00 per cui la stessa avrà diritto ad ottenere (purché non abbia contratto in questo arco temporale altro matrimonio) il 40% del TFR del 2/3 a lei spettante, nel caso paradigmatico sarà pari a € 26.400,00 circa – (
La Cassazione n. 15299/2007 afferma ulteriormente che: “l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita dalla dine del trattamento di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro concise con il rapporto matrimoniale, risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu