In caso di sinistri stradali, il danneggiato che cade in una buca stradale, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell’ente gestore della strada (si pensi ad esempio al Comune), deve dimostrare il “nesso di causalità” tra il danno effettivamente subito e la custodia della strada/cosa. A tale proposito la Corte di Cassazione con Ord. n. 18518/2024 ha chiarito un’importante novità in materia secondo la quale: “ … il danneggiato deve esclusivamente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito e non anche la propria assenza di colpa…”.
- La Corte di Cassazione prendendo spunto su caso di specie, ove i parenti del de cuius non avevano fornito alcun elemento idoneo a ritenere provata una condotta di guida della vittima diligente e prudente; dacché dalla ricostruzione dei fatti accaduti la vittima, percorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo ed a causa dell’avvallamento del manto stradale perdeva il controllo del mezzo, impattando contro un palo della luce, perdendo la vita. La Corte di Cassazione, sulla base del caso, ha specificato che a norma dell’art. 2051 c.c. la responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente ai fini della dimostrazione da parte dell’attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (Cass. n. 3 sent. 11152/2023”.
Il danneggiato cosa deve provare ai fini del risarcimento del danno? Salvo il caso fortuito.
Dunque, in caso di sinistro provocato da una buca sul manto stradale, spetta al danneggiato provare il pregiudizio patito e il nesso causale tra le condizioni della strada e l’evento infausto verificatosi. La giurisprudenza di legittimità nei casi di caduta per buche stradali, il pedone/veicolo ha “quasi” sempre ragione salvo che il Comune, non riesca a dimostrare che l’evento si è verificato per un “caso fortuito”. Il caso fortuito, rappresenta un evento naturale indipendente dalla volontà del soggetto danneggiato che vada oltre la ragionevole probabilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della diligenza. Si pensi ad esempio, in caso di un sinistro stradale si inserisce all’interno della dinamica un fattore assolutamente imprevedibile od inevitabile che come tale impedisca di formulare al soggetto danneggiato un addebito di responsabilità, tipico il malore alla guida o lo stato di ebbrezza.
Ragion per cui il danneggiato ai fini del risarcimento del danno deve dimostrare:
- Prova dell’insidia: il danneggiato deve dimostrare il carattere “occulto” “non visibile” della buca, deve trattarsi di una insidia tale da non consentire con l’ordinaria diligenza di evitare il pericolo dissimulato;
- Prove documentali ed eventuali testimoni: il verbale degli organi di polizia intervenuta e rilevamenti fotografici ed eventuale prova testimoniale che ha assistito all’evento infausto.
- Il danneggiato non deve provare la “diligenza e la prudenza” – assenza di colpa -, in tal caso la Corte di Cassazione ha affermato: “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma dovrà ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi a norma dell’art. 41 II comma c.p. come causa esclusiva dell’evento (Cass. sent. n. 26142/2023); Difatti, continua la Corte di Cassazione, in ossequio all’art. 2051 c.c. il capo al danneggiato sussiste l’onere di provare solamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Per cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende in capo al danneggiato la prova del rapporto causale tra la cosa in custodia;
- Esonero caso fortuito: il custode/ proprietario della strada ha l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, ovvero di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un soggetto terzo o anche dalla stessa vittima;
- In ossequio all’art. 2051 c.c. la natura insidiosa della buca: ogni qualvolta che la buca sia insidiosa e meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Quando il risarcimento del danno non è dovuto al danneggiato?
In via generale il danno derivante da buca stradale non è risarcibile quando è riconducibile ad una imprudenza e mancata diligenza commessa dal danneggiato o vi siano gli elementi necessari per delimitare il caso fortuito.
- Imprudenza e mancanza di regole conformi alla prudenza – non rispettare il C.d.S.;
- Buca visibile e condizioni atmosferiche favorevoli (sole, mancanza di vento ecc… e riconoscimento del manto stradale da parte del danneggiato);
- Condizioni di verifica del manto stradale da parte di un effettivo controllo dell’ente. A tal proposito la Corte di Cass. n. 20823/2023 ha affermo che: “… la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice di merito, giacché, laddove l’esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguente, la configurabilità della relativa responsabilità”.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu