Lo Stato al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani con un età inferiore a 36 anni, con il Decreto Sostegni BIS (d.l. n. 73/2021) ha ampliato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.
Quali sono le agevolazioni e a chi spettano?
Il Decreto Sostegni Bis è rivolto:
- a quella fascia di soggetti maggiorenni che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 40.000,00 annui.
I soggetti in possesso di questi requisiti possono usufruire:
- L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro;
- L’esenzione dal pagamento dell’imposta ipotecaria;
- L’esenzione dal pagamento dell’imposta catastale;
- L’esenzione dell’imposta di bollo;
- Esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
- Inoltre, l’acquisto della prima casa da un privato costruttore (accollo da frazionamento), in tal caso l’iva sarà al 4%, che sarà restituita come credito d’imposta che potrà essere utilizzato per ridurre le imposte dovute sugli atti, denuncie e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
- Inoltre, l’acquirente deve stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto della prima casa nel Comune dove si trova l’immobile;
- L’acquirente, nell’atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel Territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
Inoltre, le agevolazioni della prima casa si riferiscono al tipo di immobile, ovvero tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati nella seguente categoria catastale:
- A/2 Abitazione civile;
- A/3 Abitazione economica;
- A/4 Abitazione popolare;
- A/5 Abitazione ultra popolare;
- A/6 Abitazione rurale;
- A/7 Abitazioni Villini;
- A/11 Alloggi tipici dei luoghi;
- C/2 Magazzini e depositi
- C/6 rimesse ed autorimesse
- C/7 Tettorie chiuse e/o aperte
NON sono ammesse per le abitazioni A/1 – abitazioni di tipo signorile – A/8 abitazioni in ville – A/9 per abitazioni in Castelli e palazzi di valore storico e artistico.
- Altresì il bonus prima casa under 36 come confermato nel testo della legge di conversione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato prorogato fino al giugno 2022;
- Per i giovani con ISEE inferiore a € 40.000,00 sarà previsto una garanzia dello Stato dell’80%;
- Infine, nel D.l. n. 73/2021 sono previste in caso di insufficienza dei requisiti richiesti, sanzioni ed interessi previste dalla nota II bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro e dall’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973.
Per ulteriori informazioni in merito alla questione consultare direttamente il sito dell’Agenzia delle entrate.