RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: MATRIMONIO ROVINATO_ DANNO DA RESPONSABILITA’ CIVILE

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Il matrimonio è il grande giorno, un evento unico nella vita della futura coppia, chi danneggia per colpa quel giorno speciale agli sposi deve risarcire loro il danno.

Cosa è il danno da “matrimonio rovinato” ?

Il danno da matrimonio rovinato – a dare una definizione ben precisa – vi è una sentenza interessante in merito all’argomento del Giudice di Pace di Milano del 19/07/2021; nel quale spiega in cosa consiste il risarcimento del danno per un giorno speciale. Il Giudice commenta: “il danno da matrimonio rovinato consiste nei danni cagionati dal grave inadempimento contrattuale dell’impresa che (non) ha offerto la prestazione stabilita, nelle forme del danno morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione, per il giorno del matrimonio che dovrebbe essere uno dei più belli della vita”. Il Giudice continua affermando che gli sposi abbiano il diritto di chiedere e ottenere l’integrare ristoro per questo danno non patrimoniale, soprattutto, “alla luce dell’importanza riconosciuta alla cerimonia e all’interesse non patrimoniale sotteso al contratto di conferimento del servizio offerto per tale evento, diretto al soddisfacimento di diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost.. Infatti la lesione dell’interesse sotteso al contratto e alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di coppia comporti stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo a causa di un servizio matrimoniale non effettuato in un giorno unico e irripetibile come quello delle nozze”.

Nel caso di matrimonio rovinato sussiste un duplice profilo di risarcimento del danno volto ad ottenere il ristoro di tutti i danni:

Facciamo qualche esempio:

In tutte le ipotesi di mancato adempimento contrattuale, gli sposi possono instaurare un giudizio, sia volto ad ottenere l’accertamento dell’esistenza del diritto nascente “da matrimonio rovinato”.

La materia è disciplinata dal codice civile ex art. 1453 e segg. che regola istituto della “risoluzione contrattuale”, per cui gli sposi possono instaurare un giudizio volto ad ottenere la “risoluzione del contratto di prestazione d’opera” nei confronti del fornitore a cui si erano rivolti per l’organizzazione del matrimonio al fine di ottenere, il diritto alla restituzione delle somme già versate a titolo di acconto e/o il diritto ad ottenere la complessiva somma pagata a saldo dell’intero importo pattuito oltre, un ristoro in via equitativa per il danno non patrimoniale patito e subito nelle forme di danno morale, danno all’immagine, danno alla reputazione ecc… Difatti, il giorno del matrimonio gli sposi devono stare “rilassati e sereni” e non subire stato disagio, malessere trasformato in reazioni ansiose, stress, nervosismo, imbarazzo nei confronti dei propri ospiti e, del tutto provocato a causa di un servizio inefficiente diverso dalla qualità e quantità pattuita per l’organizzazione del giorno indimenticabile.

A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 11/11/2018 n. 26972 hanno affermato: “ la lesione di un diritto inviolabile della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità contrattuale o extracontrattuale” con ulteriore precisazione che “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma in virtù dell’apertura dell’art.  2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complesso sistema costituzione indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.

Per cui il contratto, con i fornitori per organizzare il matrimonio, regola una molteplicità di interessi anche di natura non economici, e anche non legati ai diritti inviolabili, la cui insoddisfazione produce una danno conseguente di tipo morale o esistenziale. Difatti, l’interesse principale che il contratto mira a soddisfare consiste proprio nella buona riuscita del pacchetto nuziale.

Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un interesse inviolabile coperto dalla Costituzione, sempre che sussistono i presupposti della risarcibilità di cui all’art. 1218 c.c.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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