Che differenza c’è tra i diritti reali di usucapione e servitù di passaggio?
L’usucapione è disciplinato dall’art. 1158 c.c. e ss..c.c., è un diritto reale che permette l’acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto. L’usucapione si caratterizza in quanto non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito.
I presupposti dell’usucapione sono:
- Il possesso, in ossequio all’art. 1140 c.c. recita: “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possesdere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
- Il decorso del termine di legge, si esplica:
- 20 anni per i beni immobili; cioè il possesso continuato senza interruzioni e senza opposizioni da parte di soggetti terzi;
- 10 anni per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede;
- 20 anni per i beni mobili acquisiti senza titolo idoneo e posseduti in mala fede;
- 10 anni per i beni mobili registrati in pubblici registri.
La servitù di passaggio disciplinato a norma dell’art. 1027 c.c., servitù è definita come un peso, imposto sopra un fondo (servente) a vantaggio di altro fondo (dominante) appartenente a un proprietario diverso. La servitù di passaggio è un diritto reale che permette l’uso di un terreno adiacente di proprietà altrui per il proprio beneficio. Classico esempio: utilizzo di un’area per facilitare l’accesso alla proprietà interessata.
La servitù di passaggio si può acquistare mediante usucapione?
In linea generale la servitù di passaggio possono essere acquistate tramite usucapione, in particolare quelle cosiddette “apparenti” ossia quelle per cui l’uso del passaggio è comprovato dalla presenza di strutture evidenti sul terreno servente. La norma di cui all’art 1601 c.c. esplica: “ le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di familia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. La legge evidenzia come l’utilizzo del terreno di altri come via di passaggio deve essere chiaramente osservabile da chiunque, per mezzo di strade, sentieri, tracciati o qualsiasi altro segno tangibile che ne attesti l’esistenza.
Affinché vi sia l’acquisto della servitù di passaggio “apparente” per usucapione è necessario la presenza di alcuni requisiti:
- Possesso continuo e senza interruzioni per almeno 20 anni;
- Utilizzo senza conflitto, cioè il proprietario del fondo servente consapevole della “palese” situazione e non ha intrapreso alcuna azione legale per ostacolarle l’usucapione;
L’acquisto della servitù di passaggio tramite usucapione avviene in automatico, in presenza dei presupposti?
Per ottenere l’acquisto sul diritto reale di servitù di passaggio per usucapione è necessario rivolgersi al Tribunale territorialmente competente, affinché il giudice possa in fase istruttoria, accertare i requisiti espletati per legge. In caso di accoglimento della domanda si conclude con sentenza, il giudice pronuncia all’acquisto per usucapione. Tale sentenza deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari per essere opponibile a soggetti terzi, ossia per essere conoscibile da chiunque e quindi anche da eventuali futuri acquirenti del fondo servente.
Le norme del codice inoltre, esplicano e richiedono che, per tutto il periodo necessario al complimento dell’usucapione:
- Vi siano opere visibili e devono permanere per tutto il periodo necessario al complimento dell’usucapione;
- Tali opere devono essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l’esercizio di un potere corrispondente ad una servitù;
- Tali opere siano inequivocamente destinate all’esercizio della servitù.
A tal proposito si ricordano gli Ermellini con giurisprudenza costante (Cass. n. 5733/2011) secondo cui: “non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quind pluris, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù;
Continua con Sent. n. 8039/2004 “si conferma la decisione di merito che abbia escluso la configurabilità della servitù apparente di passaggio, qualora i tracciati utilizzati dal proprietario del fondo confinante dovevano ritenersi funzionali alle esigenze del fondo che attraversano e, comunque, non erano destinati in modo inequivocabile alla sola utilità del fondo altri”;
Ancora con Sent. n. 277/1997 “sia ai fini dell’acquisto per usucapione sia ai fini dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia, l’art. 1061 c.c. esige espressamente la presenza di opere visibili e permanenti aventi un carattere strumentale nell’esercizio della servitù, la permanenza dell’opera vale a rendere palese che non si tratta di un’attività compiuta a titolo precario e senza l’animus possidendi, ma di un onere preciso, di natura stabile, e, perciò corrispondente in via di fatto a una versa servitù; la visibilità poi deve poter mettere in evidenza, dinanzi a chiunque e senza possibilità di equivoco sulla destinazione, la presenza di una modificazione esteriore, rivolta appunto a determinare il vincolo di asservimento dell’uno dei fondi dell’altro”.
La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu