Marciapiedi e griglie di aereazione al di sopra di attività e magazzini: Manutenzione e messa in sicurezza spettano al Comune e non ai privati
Sentenza del Tar dopo la caduta di un cittadino palermitano
La messa in sicurezza e la manutenzione dei marciapiedi della città, anche se presenti
griglie di aereazione sotto alle quali si trovano magazzini privati, spetta al Comune e
non ai proprietari delle attività commerciali. È quanto ha stabilito il Tribunale
amministrativo regionale, a seguito di un ricorso presentato dallo studio legale
Palmigiano e Associati, dopo una vicenda che ha coinvolto i proprietari di un immobile
a Palermo, adibito ad autorimessa, che si sono visti intimare dall’amministrazione
comunale l’esecuzione immediata di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede,
per via della caduta accidentale di un passante nell’intercapedine sottostante la griglia
di areazione, che era sprofondata.
In prossimità di uno dei due ingressi, a luglio del 2023, un passante è caduto
nell’intercapedine sottostante una griglia di areazione, che era sprofondata. A seguito
dell’incidente, il Comune di Palermo, aveva emanato una ordinanza, notificandola ai
proprietari. Con questo provvedimento, veniva ordinato ai titolari dell’autorimessa
“l’esecuzione immediata di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di scongiurare il
rischio di ulteriori sprofondamenti del tratto di marciapiede di proprietà privata, a
salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza urbana” e la trasmissione di una
“relazione tecnica asseverata dalla quale si evincano le opere realizzate, attestante
l’eliminazione del pericolo”.Il provvedimento avvertiva, altresì, i proprietari
dell’esigenza di “dare corso al transennamento e/o protezione delle parti di suolo
pubblico oltre che di apporre idonea segnaletica verticale indicante il pericolo di crollo”.
L’ordinanza era motivata dalla necessità di eliminare una situazione di “alto rischio per
l’incolumità delle persone che utilizzano a qualsiasi titolo le aree di proprietà privata”
percorrendo il tratto di marciapiede interessato dallo sprofondamento delle griglie di
areazione, “presenti nel tratto antistante l’immobile”.
Preso atto dell’accaduto e del provvedimento, i proprietari avevano quindi provveduto
ad apporre la rete di protezione e la segnaletica di pericolo di crollo. Tuttavia, non
convinti che la titolarità della messa in sicurezza spettasse a loro in quanto proprietari
del piano scantinato sottostante la griglia di areazione ceduta, avevano presentato una
nota di osservazioni contro l’ordinanza, in cui veniva richiesto l’annullamento in
autotutela del provvedimento sul presupposto di un mancato obbligo di manutenzione
e/o rimessione in pristino dell’area. La nota veniva integrata dalla produzione di una
perizia a firma di un architetto, la quale attestava che l’intercapedine sottostante alla
griglia di areazione ceduta dai locali dell’immobile di proprietà, non era accessibile. E
che serviva unicamente per il ricambio dell’aria, l’isolamento e la protezione
dall’umidità dell’intero edificio condominiale.
La nota di osservazioni e l’integrazione documentale, tuttavia, non è stata riscontrata,
motivo per il quale i proprietarisi sono trovati costretti ad agire in giudizio,
affidandosi allo studio legale Palmigiano e Associati. È stato così presentato un ricorso
al Tar, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina.
La tesi dello studio legale sosteneva che anche se le autorimesse debbano essere
dotate di un sistema di areazione naturale,ciò non comporta alcun mutamento in
ordine ai, differenti, obblighi di manutenzione dei marciapiedi di proprietà pubblica
sui quali possono esservi grate o griglie di areazione, che costituiscono parte
integrante del marciapiede. Il Comune di Palermo continuava a sostenere, invece, che
si trattava di proprietà privata.
Il TarSicilia, seconda sezione, con presidenteFederica Cabrini, ed estensore Fabrizio
Giallombardo, ha accolto la tesi di Palmigiano e Associati, stabilendo che “gli obblighi
manutentivi non possono essere ‘delegati’ ai privati a mezzo diordinanze contingibili e
urgenti, specie laddove queste ultime siano state adottate -come avvenuto nel caso di
specie – a seguito di un evento rovinoso che avrebbe benpotuto (e dovuto) essere
prevenuto dall'amministrazione comunale con l'esercizio diun'adeguata manutenzione,
a cui – si ripete – essa è tenuta per legge nelle strade di sua proprietà, ivi compresi i
relativi marciapiedi (art. 14, d.lgs. n. 285/1992).E senza addivenire all’assurda
conclusione per cui l’obbligo manutentivo dell’ente proprietario della strada – e del
relativo marciapiede – venga meno in taluni tratti,per la casuale presenza di grate o
griglie di areazione, configurandosi così ‘amacchia di leopardo’: diretta conseguenza di
una simile affermazione sarebbe la creazione di imprevedibili situazioni di pericolo per
l’incolumità pubblica, che gli obblighi manutentivi in questione mirano a scongiurare. A
fini conformativi, si precisa infine che l’intervento di riparazione per cui è causa dovrà
essere adeguatamente – e tempestivamente – posto in essere dalla
resistenteamministrazione ex art. 14, d.lgs. n. 285/1992, onde prevenire ulteriori gravi
episodi, come quello alla base dell'odierna controversia”.
“La sentenza è interessante – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano –
perché il Tribunale ha chiarito una vicenda che spesso accade, quando si verificano
delle situazioni di pericolo in aree in prossima di proprietà privata. L’amministrazione
pubblica tende a far gravare sui cittadini l’obbligo di manutenzione, del quale, invece,
per legge, quasi sempre, deve farsi carico direttamente”.
È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale, a seguito di un ricorso presentato dallo studio legale Palmigiano e Associati
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