(di F. P. QUARTARARO) La rubrica settimanale “L’avvocato del Martedì”.
Il grande dilemma che affligge i debitori oggi (forse da sempre) è come poter “risolvere” i doverosi adempimenti contratti con il fisco (si pensi ad esempio: al mancato pagamento delle tasse ed delle imposte), al mancato pagamento degli alimenti nei confronti dell’ ex- moglie e dei figli nonché al mancato pagamento dei creditori per forniture di varia natura. Per poter pignorare i beni del debitore bisogna essere in possesso di un “titolo esecutivo”, ovverosia di un documento che attesti, in modo ufficiale, l’esistenza e l’entità del credito.
Cosa non può pignorare il Fisco?
Il D.L. 69/2013 decreto del Fare ha evidenziato cosa il fisco non può pignorare:
- La prima casa, deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente.
Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, è necessario inquadrare la natura del debito contratto, supponiamo per ipotesi che a fare il pignoramento sia l’Agente della riscossione, che al fine di recuperare le somme dovute per mancato pagamento delle imposte e/o tasse aggredisce lo stipendio del debitore, in tal caso le percentuali sono diverse:
- Busta paga non superiore ad € 2.500 euro, la trattenuta è del 10% ossia un decimo;
- Busta paga si colloca tra € 2.501 e 5.000 euro la trattenuta è del 14,28% ossia un settimo;
- Infine se la busta è superiore ad € 5.000 euro la trattenuta è del 20% ossia un quinto.
Ebbene, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad un seria di limiti a seconda che esso avvenga presso il datore di lavoro o presso la banca ove il lavoratore possiede un conto corrente su cui è accreditata la busta paga. Per lo stipendio, non esiste un minimo vitale impignorabile per come invece è previsto per le pensioni (pari ad € 525,89).
La norma di cui all’art. 545 c.p.c. stabilisce, che nel caso di accredito delle somme della busta paga sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo che, pertanto, resta per intero nelle disponibilità del debitore.
- A norma dell’art. 514 c.p.c. sussiste un elenco di cose mobili assolutamente impignorabili, sono beni di prima necessità o aventi un valore sacro o affettivo.
Sono esclusi da tale elenco i mobili, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato. La legge n. 221 del 28/12/2015 aggiunto nell’elenco di impignorabilità anche gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali nonché quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza al debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
- Crediti alimentari sono impignorabili tranne per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del Tribunale o di un Giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata con decreto.
- Non possono essere pignorati i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.
- Le polizze vita possono non possono essere assolutamente pignorate.
- Conto corrente cointestato in tal caso non è possibile l’azione diretta del creditore presso la banca o la posta, ma è necessario adire il Giudice che assegnerà le somme dovute limitatamente alla quota di spettanza del debitore.
Il debitore inadempiente può subire più pignoramenti?
Assolutamente Si, il debitore può subire per cause diverse più pignoramenti di quote dello stesso stipendio del lavoratore. La norma di cui all’art. 545 c.p.c. disciplina la fattispecie di concorso di più crediti pignorabili stabilisce che: “il pignoramento per il simultaneo concorso di cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme precettate”.
Pertanto, alla luce di tale principio, soltanto nel caso di concorso di più rediti che derivano da cause diverse (si pensi ad esempio crediti alimentari, crediti tributari ovvero ogni altro credito), i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, non oltre la metà del suo importo; diversamente, nell’ipotesi in cui concorrono più crediti derivanti dalla medesima causa, in tal caso l’importo complessivamente pignorabile dovrà essere contenuto nel limite del quinto dello stipendio e i crediti eccedenti tale misura potranno essere pignorati solo in seguito al soddisfacimento del precedente credito.
Se lo stipendio del debitore è legato con la cessione del quinto?
In questo caso, in ipotesi di pignoramento sia successivo ad una cessione del quinto, lo stipendio del lavoratore incontra un ulteriore limite della metà complessiva, ovvero sia la quota pignorabile non può superare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta. Pertanto, in caso di cessione del quinto dello stipendio cui siano seguiti più pignoramenti concorrenti per crediti di natura diversi, il terzo pignorato sia tenuto a procedere simultaneamente, oltre il pagamento della quota ceduta, al pignoramento dei predetti crediti entro il limite complessivo risultante dalla differenza tra la metà dello stipendio e l’importo oggetto di precedente cessione.
E’ opportuno in tal caso, consultare sempre un avvocato di Vostra fiducia sulla questione che varia da caso a caso.
Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu