Avvocato Francesca Paola Quartararo
(di F. P. QUARTARARO) La rubrica settimanale “L’avvocato del Martedì”.
Il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti per effetto del processo penale non presuppone la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché anche una denuncia e/o querela rilevatasi infondata può ledere beni costituzionalmente tutelati quali la dignità, l’onore ed il prestigio della persona (Cass. n. 549/2012).
Cosa succede quando un’accusa è ingiusta?
In primo luogo è necessario capire la differenza tra querela, denuncia e controquerela per poi espletare quali siano le loro conseguenze:
- Denunzia: è una comunicazione presentata da chiunque sia per fatti di cui è vittima nonché per fatti di cui si è stati solamente testimoni. Se l’autore della denuncia è un privato cittadino, egli ha la facoltà (non l’obbligo) di denunciare fatti di reato, salvi casi eccezionali.
- Querela: è l’atto con il quale la persona offesa personalmente, manifesta la volontà all’Autorità Giudiziaria che l’autore venga perseguito penalmente e che si accerti la sia condotta. A differenza della denuncia, dunque, attraverso la querela non si comunica esclusivamente la notizia di reato, ma si chiede espressamente che si proceda nei confronti dell’autore del reato.
- Controquerela o controdenuncia: è una denuncia/querela fatta dal soggetto denunciato/querelato nei confronti del denunciante/querelante.
Chi intende sporgere denuncia e/o querela contro qualcuno non deve temere una controquerela per calunnina o una richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui il procedimento penale non si conclusa con la condanna dell’imputato.
Il reato di “calunnia” si verifica solo quando il querelante agisca in “mala fede”, ossia abbia dichiarato alle autorità un fatto che egli sapeva già in partenza essere “non vero”, agendo allo scopo (dolo) di incolpare ingiustamente un terzo soggetto.
Dunque, l’imputato prima denunciato per un reato e poi assolto dal Giudice, può chiedere il risarcimento del danno a chi lo ha querelato solamente nelle seguenti ipotisi:
- quando il denunciante e/o querelante abbia agito con “dolo” ossia con l’intento di calunniare l’altra persona che ben sapeva di essere innocente;
- altresì è necessario affinché scatti il risarcimento che il denunziante e/o querelante è a conoscenza della innocenza dell’incolpato e ciò nonostante lo abbia ugualmente querelato o denunciato.
Facciamo un esempio: Tizia denuncia /querela il marito Caio per maltrattamenti in famiglia e, questi a sua volta subisce un azione di natura penale avente come risultato delle indagini disposte dal P.M. una misura cautelare personale “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Successivamente alla richiesta di archiviazione di Caio per “false accuse di Tizia” il GIP ordinava, dacché non veniva opposta la richiesta di archiviazione da Tizia, “Decreto di Archiviazione” perché il fatto non sussiste, pertanto, la querela /denuncia risultava infondata.
Il soggetto assolto, a questo punto, può richiedere il rimborso delle spese necessarie per difendersi nel giudizio penale poiché il querelante/denunciante ha agito temerariamente ossia con colpa grave.
Secondo giurisprudenza costante (Cass. n. 1748/2012) afferma che in presenza di una querela infondata non spetta alcun risarcimento salvo che venga dimostrato che il querelante/denunciate abbia agito con dolo, ossia con la volontà di addebitare all’imputato un fatto che egli sapeva non sapeva non essere vero (calunnia).
A chi spetta chiedere il risarcimento del danno? Che tipo di danno può essere risarcito?
Il risarcimento deve essere chiesto da colui che subisce un’accusa ingiusta ed infondata. Colui che agisce può chiedere il risarcimento per i seguenti danni:
- Il danno patrimoniale: si distingue “danno emergente” ovverosia la diminuzione del patrimonio in attinenza ai beni o situazioni produttive cagionate da un fatto lesivo ed il “lucro cessante” nel risarcimento del mancato guadagno causato dall’evento dannoso che ha interrotto l’attività produttiva.
- Il danno non patrimoniale: prevede il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale. Il danno può essere diretto, determinato da un danno di natura fisica, psichica o in diretto costituito da effetti dell’evento lesivo.
Il risarcimento del danno di natura “non patrimoniale” viene liquidato dal giudice per via equitativa ex art. 1226 c.c. e non per una restituto in integrum come avviene con il risarcimento dei beni materiali in considerazione di alcune circostanze quali:
- le effettive sofferenze patite dal soggetto “vittima”;
- la gravità dell’illecito di rilievo penale;
C’è prescrizione per aver diritto al risarcimento del danno?
Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale,. Più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, nel corso del processo, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti gli elementi costitutivo, soggettivi e oggettivi, cosicché la prescrizione stessa decorre dalla fata del fatto a norma dell’art. 2947 c.c. a tenore del quale recita: “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, secondo cui tale maggior termine sia da porre in relazione alla procedibilità del reato.
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