L’Avvocato del Martedì_ DIVORZIO: IL T.F.R. MATURATO DAL LAVORATORE SPETTA ANCHE ALL’EX-CONIUGE

  L’avvocato del Martedì – Francesca Paola Quartararo

(di F. P. QUARTARARO)  La rubrica settimanale “L’avvocato del Martedì”.

Il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) è una somma accantonata dal datore di lavoro è corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro venga a cessare. Ragion per cui se il lavoratore dipendente è divorziato obbligato a versare l’assegno  divorzile all’ex coniuge periodico – quest’ultimo non si è risposato – a norma dell’art. 12 bis della legge n. 898/70 la quale stabilisce”che il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il  trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda”dunque, il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a corrispondere all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.

Quali sono i presupposti per ottenere il TFR dell’ex coniuge?

a) Il coniuge divorziato deve percepire periodicamente un assegno divorzile;

b) L’ex-coniuge non abbia contratto nuove nozze.

In tal caso, TFR può essere disposto prima della pronuncia della sentenza di divorzio oppure successivamente dopo la sentenza di divorzio, in tal caso il coniuge interessato alla quota del TFR potrò proporre un’istanza presso il Tribunale competente.

Qual è la quota di TFR spettante all’ex coniuge?

Il TFR spettante all’ex-coniuge è pari alla quota del 40% della liquidazione maturata dal lavoratore negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Per calcolare il TFR spettante all’ex-coniuge, bisogna rapportarlo agli anni di matrimonio, altresì, si precisa che il periodo va dal giorno delle nozze fino alla sentenza definitiva di divorzio, il quale comprende anche il periodo della separazione consensuale e/o legale.

Inoltre la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito la quota di competenza del coniuge divorziato deve essere calcolata sulla somma effettivamente dovuta e percepita dal lavoratore e non sulla somma “lorda” ovverosia gravata dagli oneri fiscali.

L’ex-coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR già percepito dal lavoratore in anticipo?

La Cassazione  con sent., n. 19427/2003  – n. 19046/2005 – n. 24421/2013 ha precisato che il calcolo della quota di TFR  dovuta all’ex-coniuge del lavoratore, deve essere effettuata al netto degli anticipi richiesti ed ottenuti dallo stesso, in costanza di matrimonio. Ragion per cui l’anticipo del TFR in busta paga non deve essere preso in considerazione per stabilire la percentuale dovuta all’ex-coniuge divorziato. La Cassazione, altresì, afferma che gli anticipi del TFR percepiti in busta paga dal lavoratore diventano di esclusiva appartenenza del lavoratore nonché parte del suo patrimonio personale.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

 

Exit mobile version