L’AVVOCATO DEL MARTEDÌ_ CRISI MATRIMONIALE – QUANDO LA SUOCERA E’ CAUSA DELLA SEPARAZIONE.

Avvocato Francesca Paola Quartararo

(di F. P. QUARTARARO) Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con L’AVVOCATO DEL MARTEDI’.

Il rapporto tra suocera e nuora è come la guerra fredda, ovvero contraddistinta da attacchi indiretti e velate strategie. Ragion per cui è difficile accettare una separazione quando la ragione non è il coniuge stesso, ma le continue ingerenze dei genitori dello stesso all’interno della vita di coppia.

L’ordinamento giuridico tutela il rapporto matrimoniale dall’eccessiva invadenza dei suoceri?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario Cass. Sent. 4540/2011 è lecito abbandonare la casa familiare quando i rapporti con il suocero e/o la suocera convivente siano divenuti insopportabili per via dei quotidiani litigi domestici con conseguente deterioramento del rapporto tra gli stessi coniugi. L’allontanamento della residenza familiare, in questo caso, non è giusta causa, vale a dire, non consente la possibilità di chiedere la separazione con addebito all’altro coniuge per aver preso le distante dai propri genitori. L’invadenza deve essere particolarmente oppressiva ed ossessiva tanto da togliere alla coppia ogni possibilità di relazione, anche di natura fisica e/o da incidere nell’educazione del minore.

La nuora  è obbligata all’assistenza nei confronti della suocera?

Indirettamente. La nuora è obbligata all’assistenza nei confronti della suocere non direttamente solamente in sostituzione del marito e degli eventuali figli e/o discendenti. Facciamo il classico esempio di scuola: un’anziana signora malata che necessita di cure mediche in assenza del figlio e/o nipoti, può chiedere l’assistenza della nuora. Bisogna precisare che l’obbligo di mantenimento economico è un principio morale di solidarietà familiare, poiché dal punto di vista giuridico, tale obbligo deve essere disposto dal Giudice.

Quali sono i motivi di litigio con la suocera?

Tra i diversi motivi di scontro tra suocera e nuora, quello che oggi prevale – così come disposto dallo studio dell’osservatorio Family-Legal è l’alimentazione, in modo particolare la cucina della suocera. Soprattutto se cucina meglio ed il consorte ne tesse le lodi a discapito della malcapitata della moglie, aumentando gli scontri e la competizione che ne costituiscono i fattori di stress tali da causare fratture fino alla rottura dell’unione.

Se la casa coniugale è in comodato d’uso ed il motivo della separazione è la suocera a quale coniuge va restituita la stessa?

Dipende. In caso di separazione della coppia a causa dell’invadenza della suocera e, l’allora appartamento adibito a residenza familiare veniva concesso in comodato d’uso dalla famiglia dello sposo, la giurisprudenza si è espressa in tal senso; in caso di casa adibita ad uso familiare, i suoceri possono innanzi ad un Giudice rivendicare il diritto di proprietà per il venir meno del rapporto coniugale e quindi della convivenza dei coniugi ed in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa (in caso di minori a favore di uno degli ex- coniugi) il bene ve restituito al comodante.  La giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che in caso di separazione, fine anche il comodato della casa dato alla nuora, infatti l’occupazione, in questo caso diventa sine titulo, determinato dalla restituzione del bene.

Secondo la Suprema Corte, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: “perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, necessita il provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti  sia stato costituito un contratto di comodato che abbia completato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limitazioni, In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso per la quale la cosa è stata consegnata e quindi alla destinazione della casa familiare, applicandosi in tal caso la disciplina dell’istituto stesso”.

Ragion per cui il comodante (il proprietario della casa) potrà richiedere la restituzione dell’immobile allorquando sussistono determinato requisiti da stabilirsi in sede processuale da determinarsi in relazione al singolo caso ed all’orientamento  giurisprudenziale prevalente.

Se hai qualche dubbio o perplessità sulla questione, l’Avvocato Francesca Paola Quartararo, sarà pronta a risponderVi,  scriveteci nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu

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