L’AVVOCATO DEL MARTEDI’ _ CONGUAGLI FOLLI DI ENERGIA ELETTRICA: LA TUTELA DEL CONSUMATORE

 

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La rubrica dell’avvocato del Martedì _ a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Nel momento in cui il consumatore di energia elettrica si veda recapitare una bolletta di conguaglio spropositata rispetto i consumi effettivi dell’utente intestatario della bolletta elettrica, bisogna immediatamente contestarla per sospetta manomissione del contatore, allaccio abuso e/o semplicemente errore nel calcolo dei consumi.

Quali sono le diverse tipologie in cui si verificano errori nel calcolo dei consumi di energia elettrica?

A) Ipotesi di manomissione: il normale consumo dell’energia elettrica è regolato dal contratto di somministrazione tra l’utente della bolletta e l’ente erogatore; in caso di manomissioni viene alterato il normale e regolare funzionamento del contatore, riducendo dolosamente il consumo della corrente elettrica ed il conseguente costo del servizio;

B) Allaccio Abusivo: il consumo del contatore che serve l’unità immobiliare di riferimento è collegato al nominativo di un altro titolare di contratto di somministrazione ed erogazione della corrente elettrica, con la conseguenza che il relativo consumo non viene addebitato al primo ma al secondo, dunque, all’intestatario della bolletta ignaro di tale abuso da parte di soggetti terzi.

C) Errore di calcolo: quando il contatore a causa di un guasto tecnico erra nel calcolo dei consumi effettivi nei confronti dell’utente intestatario della bolletta elettrica.

Nel caso in cui, l’ente erogatore e/o il consumatore stesso si accorge dell’errore nel calcolo dei consumi perché riceve una comunicazione o una spropositata bolletta rispetto i consumi effettivi mensili, bisogna immediatamente sollecitare l’intervento dell’ente distributore il quale dovrà seguire delle procedure espressamente stabilite dalle delibere dell’ARERA e dalla normativa di settore.

Procedura dell’intervento dei tecnici:

In via generale, la manomissione del contatore od omissione del consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all’utente ignaro possono dare luogo alle seguenti ipotesi incidenti sul riparto dell’onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi.

Dunque, si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall’utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia.

Il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene inteso come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. Tenendo in considerazione che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti che necessitano di verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto “onus probandi” si intende:

Alla luce della recente giurisprudenza, la bolletta elettrica è un atto unilaterale di natura contabile non dissimile alla fattura (Cass. 947/1986) che costituisce prova delle registrazioni riportate e validamente emesse solo se l’utente non le contesta. Altresì in caso di contestazione dei consumi la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria e la società di Gestione della fornitura Elettrica, ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza della registrazione del contatore ai consumi effettivi dell’utente.

Tale materia risulta molto complessa per la quale bisogna analizzare il singolo caso concreto per poter dare delle informazioni e pareri precisi sulla questione, dunque, sempre opportuno rivolgersi ad un esperto, che potrà consigliarVi la miglior soluzione in relazione al caso specifico.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

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