L’8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge, volta ad inserire la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.
Il progetto di legge costituzionale, approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell’ambiente nelle loro previsioni.
Nello specifico, il testo inserisce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.
Viene, inoltre, introdotto un principio di tutela degli animali, mediante la previsione di una riserva di legge statale che, ne disciplini le forme e i modi.
È al contempo oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In quest’ultima previsione, si interviene in primo luogo sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, anteponendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica, invece, riguarda il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
L’obiettivo della modifica, sulla base di quanto posto in evidenza nel corso dei lavori parlamentari, è innanzitutto quello di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, previsto dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, accanto a quella dell’ambiente. In tale contesto, viene introdotto un riferimento all'”interesse delle future generazioni“, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L‘ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela, affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa.
Nello specifico, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9, è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva’.
Nella visione della Corte costituzionale, l’ambiente è un valore primario da tutelare all’interno del «processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale» (Corte Cost., sentenza n. 179 del 2019). «In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio» (Corte Cost., sentenza n. 71 del 2020).