La Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso promosso dalla Ugl Credito nei confronti di Intesa Sanpaolo, dichiarando l’antisindacalità della condotta posta in essere dalla Banca e ribaltando le pronunce rese dal Tribunale di Roma nel primo grado di giudizio.
La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento da parte della Banca delle prerogative sindacali ad una Rappresentanza Sindacale Aziendale (Rsa) dell’Ugl Credito, sebbene la stessa fosse legittimata a fruirne ai sensi dell’art.19 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto firmataria del contratto collettivo applicato in azienda.
Il Ccnl, ancorché scaduto, continuava a trovare applicazione di fatto e dava quindi diritto al sindacato ad usufruire delle prerogative sindacali.
Secondo la posizione della Banca, invece, il Contratto non troverebbe più applicazione, poiché nelle more dell’accordo di rinnovo, sarebbe stato sostituito da una «disciplina transitoria» costituita da una serie di accordi intercorsi tra Abi e altri sindacati.
Il ricorso dell’Ugl Credito
L’Ugl Credito, patrocinata dagli avv.ti prof. Paolo Pizzuti e Giuseppe Catanzaro, presentava ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, denunciando l’antisindacalità dell’operato di Intesa Sanpaolo.
All’esito della fase sommaria e della fase di opposizione, il Tribunale avallava la ricostruzione della Banca e, pertanto, il Sindacato adiva la Corte d’Appello di Roma per la riforma di tali provvedimenti.
Con la sentenza n.1162 del 20 marzo 2023, la Corte d’Appello ha riconosciuto la natura antisindacale della condotta di Intesa Sanpaolo, affermando che il richiamato Ccnl risulta «ancora di fatto applicato nell’unità produttiva».
Il Giudice di secondo grado ha ritenuto fondamentali due elementi. In primo luogo, la «disciplina transitoria» invocata dalla difesa della Banca non costituirebbe un nuovo Ccnl sostitutivo di quello scaduto ma si limiterebbe a «sospendere le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine al dicembre 2018 dei contratti collettivi» dando quindi atto «della continuazione dell’applicazione, di fatto, della disciplina dei contratti collettivi scaduti».
Tale sospensione, inoltre, opererebbe solo tra la Banca e le organizzazioni sindacali firmatarie dei suddetti accordi, con la conseguenza che per la Ugl (non firmataria) continuerebbe a trovare applicazione il Ccnl scaduto.
In secondo luogo, la testimonianza del Segretario Nazionale di Ugl Credito Ennio Occhipinti ha fornito prova che il Ccnl applicato dalla convenuta sia sempre il medesimo.
La dimensione nazionale del sindacato
La Corte d’Appello ha quindi concluso affermando che «per facta concludentia, il Contratto continua ad essere applicato è sempre quello sottoscritto anche da Ugl Credito» e che la stessa «ha diritto a mantenere la rappresentanza aziendale e, quindi, anche a fruire dei permessi sindacali di cui all’articolo 23 dello Statuto dei Lavoratori».
Il succitato giudizio ha inoltre confermato il possesso da parte della Ugl Credito del requisito della dimensione nazionale (necessario per la proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art. 28, St. Lav.), essendo passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che dichiarava la sussistenza di tale requisito.
Ciò cristallizza un orientamento ormai consolidato e avvalorato da due recenti pronunce del Tribunale di Roma (decreti del 7 e del 12 novembre 2022), le quali hanno evidenziato la dimensione nazionale della Ugl Credito.
Intesa Sanpaolo «rompe» anche con Abi
La sentenza, che vede soccombente Intesa Sanpaolo, precisa il Segretario Nazionale di Ugl Credito, Ennio Occhipinti, cade in un periodo di forti fermenti. È di qualche settimana fa la scelta, di questa Banca, la prima in Italia, di togliere la delega di rappresentanza all’Associazione Bancaria Italiana (Abi) per la trattativa del rinnovo del Ccnl del Credito.
Le motivazioni addotte per questa grave decisione se da un lato possono oggi apparire coerenti, dall’altro sono contraddittorie rispetto alle storiche dinamiche relazionali di Abi avallate nel tempo proprio dalla stessa Banca Intesa.
Il Segretario Nazionale Occhipinti, pur manifestando soddisfazione per la sentenza della Corte di Appello di Roma, si è rammaricato che il ricorso alla magistratura è uno dei pochi strumenti rimasti disponibili sia per le Organizzazioni Sindacali, non acquiescenti, che per i singoli lavoratori, contro la protervia di alcune banche e delle loro scelte strategico/gestionali.
In questo momento storico gli istituti di credito preferiscono sperperare milioni di euro, tra spese di avvocati ed accantonamenti, invece che confrontarsi con i sindacati. Contano evidentemente sulla percentuale di incertezza di ogni ricorso giudiziario, anche in presenza di ragioni certe da parte dei lavoratori.
«Alcune banche — spiega il segretario nazionale — confidando nella non completa conoscenza del Diritto Sindacale e del lavoro, da parte di alcuni giudici, usano la loro potenza economica per avventurarsi in cause dall’esito incerto pur di dissuadere lavoratori e sindacati dal far valere i propri diritti».
Contenziosi con 600 dipendenti scorporati
«C’è una banca che attualmente ha in piedi contenziosi con circa 600 ‘ex dipendenti’, buona parte con disabilità, ceduti ad altre Società.
Ci sono lavoratrici che, durante l’astensione obbligatoria per gravidanza o in congedo per maternità, sono state demansionate. Anche in questo caso, dopo la loro giusta rivendicazione, la banca preferisce avventurarsi in giudizio, circostanza che diventa paradossale se si tratta di una banca che ha sia l’Ad che il capo del personale, donna.
Nella prima Banca italiana sono in preparazione ricorsi per la tutela di alcuni lavoratori, incorporati da altre banche, ai quali è stata eliminata una voce di retribuzione già contrattualizzata nella banca di provenienza, denominata in termini tecnici come ad personam non riassorbibile.
Per far fronte a questo panorama di pseudo ristrutturazioni aziendali, attuate per cercare di gestire arbitrariamente le risorse, senza il minimo rispetto delle persone, l’Ugl Credito si è attrezzata per fornire patrocinio legale gratuito ai propri associati».