Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021 – a risoluzione del contrasto segnalato dalla prima sezione civile (ord. 17 dicembre 2020, n. 28995) – hanno determinato la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, nel caso in cui questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno.
In primo luogo, esse hanno affermato che allo stato attuale l’instaurazione della nuova convivenza non implica la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno.
Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purchè provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonche le eventuali rinunce accordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.
La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordi delle parti, e sottolinea l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.