Il decreto Sostegno a cui sta lavorando il governo Draghi, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” tratta innanzitutto di contributi a fondo perduto per partite IVA che hanno registrato un calo del fatturato, cassa integrazione, indennizzi al comparto scii, aiuti per stagionali, lavoratori dello spettacolo.
Nel dettaglio, la bozza del Decreto Sostegno all’art. 1 delinea un contributo a fondo perduto a supporto delle imprese e dei lavoratori autonomi in difficoltà a causa delle ripetute interruzioni dell’attività economica.
Vediamo a chi spetta e a quali condizioni.
Platea dei soggetti beneficiari
Beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
A chi non spetta
Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Dl Sostegno;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegno;
- agli enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
Il contributo può essere erogato:
- ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
- se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Misura del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2020 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Secondo la bozza di legge, le percentuali sono individuate nel seguente modo:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019.
In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di erogazione
Il contributo dovrebbe essere erogato con due modalità a scelta del richiedente:
- accredito diretto su conto corrente;
- credito di imposta.
Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.