Buongiorno ai lettori del nostro quotidiano popolare.
Mi presento: sono Annalisa Ferraro dottore commercialista e revisore contabile di Palermo, da oggi e per tutti i lunedì curerò la rubrica “Fisco & Lavoro per ilmoderatore.it diretto dal dott. Francesco Panasci.
Cercherò di dare un contributo d’informazione, attraverso news, approfondimenti, inchieste e testimonianze, sui temi fisco e lavoro.
Seguitemi e se volete ponete domande e quesiti. Sarò ben lieta di potere rispondere.
Oggi, quale primo articolo per l’apertura di questa nuova rubrica, inizieremo con il “decreto sostegni” e approfondiremo su “abbattimento sanzioni e interessi sugli avvisi bonari”
Buona lettura
Annalisa Ferraro
Avvisi bonari senza sanzioni e interessi per tutti i contribuenti che hanno registrato una riduzione del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019, maggiore del 30 per cento.
Grazie alla sanatoria disposta dall’articolo 5, commi da 1 a 11 del decreto sostegni bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato tale abbattimento delle sanzioni sarà applicato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge.
Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Si tratta delle comunicazioni di irregolarità elaborate entro la fine del 2020 e non spedite, per effetto della sospensione disposta nell’articolo 157 del Dl 34/2020, relative alle dichiarazioni riferite al 2017, e di quelle elaborate entro il 2021, relative alle dichiarazioni del 2018.
Non è stata prevista alcuna limitazione di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
La condizione di accesso è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019. Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, come ad esempio i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
L’intera procedura è gestita dall’Agenzia delle Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verifica la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato. In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse dei normali avvisi bonari e pertanto per gli avvisi di importo superiore di 5.000 euro il contribuente può optare per una rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, mentre per quelli di importo inferiore può optare per un massimo di 8 rate trimestrali.
In base a quanto indicato nel decreto sostegni bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato l’omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata determina il venir meno dei benefici. Ma al momento non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovverosia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle some dovute alle scadenze previste, la definizione agevolata decade e verranno applicate le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Eventuali versamenti effettuati per effetto della proposta di definizione agevolata resteranno definitivamente acquisite e non potranno essere né rimborsate né utilizzate in compensazione per il versamento delle somme ancora dovute.
Le misure in oggetto, si legge nella parte finale della disposizione in commento, si applicano nel rispetto e limiti delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 relative al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.