L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 157 del 5 marzo 2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti 4.0. e del bonus Sud.
Come noto, al fine di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è stata riconosciuta la possibilità di fruire di un credito d’imposta in una misura prestabilita, in relazione al bene d’investimento acquistato.
Il credito oltre ad essere applicato agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Nel caso di specie, la Società ha acquistato una macchina le cui caratteristiche risultano compatibili con l’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0“, per la quale viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40 per cento del costo a partire dall’anno.
L’ istante quindi pone il problema della cumulabilità dei benefici previsti dalle leggi in parola anche per gli investimenti in area Sisma Centro Italia in ragione del fatto che legge n. 208 del 2015, ha previsto la non cumulabilità del bonus Sud con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito ha chiarito che la disciplina del credito d’imposta sisma centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
In ragione di tale considerazione, pertanto, ha rilevato che “tenuto conto che il credito di imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020 è una misura di carattere generale, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, lo stesso sia cumulabile con il credito di imposta sisma centro Italia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.