CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA SICILIA. GRUPPO SICURTRANSPORT: NON DOVUTA L’ IMPOSTA IPOTECARIA SULLE ISCRIZIONI IPOTECARIE RELATIVE ALLA TRANSAZIONE FISCALE
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez 8, ( Presidente Zingale, Relatore Petrucci), con la sentenza n. 9795/2022, depositata il 17 novembre 2022, nel riformare la pronuncia della CTP di Palermo, ha annullato l’avviso di liquidazione ( di € 506.160) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Palermo nei confronti della Sicurtransport e di altre società del gruppo (operanti nel settore della vigilanza privata) per imposta ipotecaria richiesta con riferimento alle ipoteche iscritte (per il valore di € 36.870.350) a garanzia di una transazione fiscale milionaria (del gruppo societario KSM-Sicurtransport) con l’Agenzia delle Entrate di Palermo.
Le società avevano impugnato il citato avviso di liquidazione ( oltre a quelli emessi da altri Uffici dell’Agenzia,) eccependo molteplici vizi di illegittimità ed in particolare la violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990, perchè l’iscrizione ipotecaria eseguita nell’interesse dello Stato non è soggetta all’imposta ipotecaria. Infatti l’Ufficio aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria effettuata nell’interesse ed a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni discendenti dalla transazione fiscale e previdenziale, dovesse essere assoggettata all’imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2% del valore dell’ipoteca.
Le società, assistite dal Professore Angelo Cuva e dal Dr. Giulio Andreani, avevano invece eccepito, tra i vari motivi, che il caso in questione è disciplinato dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 347/1990, che prevede che “Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo”. La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso ritenendo che l’Agenzia delle Entrate in quanto dotata di una autonoma personalità giuridica, non rientri tra i soggetti ai quali si applica l’esenzione di invocata dai ricorrenti.
La Corte di Giustizia di II grado, assorbendo gli altri motivi, ha accolto l’appello condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, affermando che quest’ultima rientra nella nozione di Stato persona e che “il Legislatore quando ha inteso addossare al contribuente i costi dell’iscrizione ipotecaria determinati dal suo comportamento inadempiente, ha dettato una deroga espressa all’art. 1 con l’art. 16 d.lg. cit. e non vi ha compreso l’ipotesi della transazione fiscale”.
La pronuncia della Corte di II grado, ha osservato il Professore Cuva, fornisce una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di trattamento fiscale delle garanzie collegate all’adempimento dell’obbligazione tributaria e costituisce un importante precedente per il rilevante contenzioso in essere dinanzi a varie commissioni tributarie riguardante le iscrizioni ipotecarie eseguite in riferimento alle transazioni fiscali sottoscritte dalle Società del Gruppo Ksm – Sicurtransport.