Convegno Consulenti del lavoro, l’intervento del Prof. Avv. Angelo Cuva

Palermo, 15 aprile- Ieri, intervenendo al convegno sulla riforma fiscale, organizzato dall’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Palermo, il Prof. Avv. Angelo Cuva ha così dichiarato: “…finalmente in convegni  come quello odierno che si occupano della Riforma fiscale  possiamo parlare non di una riforma della giustizia  tributaria auspicata ma di una riforma che si è realizzata con la L. 130 del 2022. Come Uncat, sin dai primi commenti, abbiamo osservato che nel suo disegno generale la riforma in questione costituisce un passaggio di rilevanza storica sia perché interviene in modo strutturale sulla composizione degli organi giudicanti regolata da un impianto normativo risalente al 1992, sia perchè utilizza una opportunità che abbiamo sempre definita unica ed irripetibile (parlando, addirittura, di un “punto di non ritorno”), che è quella fornita dalla UE e cioè dal Recovery fund, nell’attuazione del PNRR.

Chiaramente – dobbiamo essere realistici –  ogni riforma di sistema, di tale portata, non può essere immune da imperfezioni e criticità che però, nel nostro caso, non impediscono di affermare che è stato centrato l’obiettivo più importante e direi caratterizzante  in termini  identitari e di visione  della riforma  e, cioè, quello relativo  al mantenimento e rafforzamento di una giurisdizione speciale in materia tributaria, costituita da Giudici professionali ed a tempo pieno, non part-time, assunti mediante concorso con esami sulle materie attinenti le funzioni giurisdizionali esercitate. E  non vi è dubbio che la legge – accanto ad altre rilevanti innovazioni che citeremo  –  consente di realizzare questo obiettivo prioritario che la allinea alle altre giurisdizioni, seppur contenendo delle altre disposizioni (di cui alcune relative al rito) che evidenziano dei profili negativi, anche non secondari ( tra questi, non possiamo non evidenziare il mantenimento della gestione organizzativa nel MEF che, invece, tutti i disegni di legge parlamentari intendevano assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero della Giustizia e che, com’è noto e’ già stato oggetto di due ordinanze  delle Corti di Giustizia tributaria di Venezia e Milano di rimessione alla Corte Costituzionale che evidenziano i profili di incompatibilità di tale assetto con i principi costituzionali). Con una recente ordinanza della Corte di giustizia di II grado del lazio ( 21 febbraio 2023) il tema dell’autonomia ed indipendenza è stata sottoposto, anche,  al vaglio della corte di Giustizia Europea.

Il fattore tempo legato all’attuazione del PNNR ha giocato un ruolo determinante in senso positivo, perché ha generato una accelerazione senza la quale la riforma da tanti anni, e da più parti, invocata non avrebbe trovato realizzazione, ma ha anche ristretto il tempo del confronto parlamentare che avrebbe potuto eliminare molte delle criticità presenti, consentendo anche un intervento meno eterogeneo e più sistematico sul fronte del rito rispetto  al quale si sono, invece,  realizzati interventi limitati e  non organici.

E’ dunque auspicabile che nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale vengano previste delle misure volte a superare le citate criticità e, in particolare, dei correttivi al regime transitorio che incidendo sui criteri di reclutamento dei magistrati tributari facciano si che tale fase sia contenuta in tempi ridotti e ragionevoli per dare pienezza applicativa all’esigenza primaria di avere solo giudici che siano dedicati a tempo pieno all’amministrazione della giustizia tributaria.

Considerazioni sulla definizione agevolata delle liti pendenti e sulla recente delibera del Comune di Palermo ( tra i primi ad esercitare la facoltà prevista dalla Legge di bilancio 2023). La scelta del Comune, che si inquadra in un contesto economico  particolarmente critico sia per gli enti locali che per i contribuenti, aggravato dagli effetti degli eventi bellici e della pandemia,  si muove in una direzione coerente con i provvedimenti agevolativi emanati in materia tributaria dal Governo nazionale e segna un passo in avanti verso la realizzazione di quella compliance fiscale senza la quale ogni forma di contrasto all’evasione fiscale risulta inefficace (si deve ricordare che il contenzioso pendente supera i  130 milioni, oltre sanzioni ed interessi)”.

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