Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono determinate le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.
Nello specifico, il contributo spetta alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del Dl Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.
A chi spetta il contributo?
Beneficiari del contributo sono i titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per ottenere il contributo non è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Come e quando trasmettere l’istanza?
La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021.
Inoltre, il richiedente può scegliere irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accreditato sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.